Quadro normativo e importi verificati all’11 ottobre 2026.
In sintesi
- Le violazioni degli obblighi di sicurezza sono sanzionabili anche quando non si verifica un infortunio: l’inosservanza degli obblighi preventivi è già un illecito (art. 55, comma 1, lett. a, D.Lgs. 81/2008).
- Le contravvenzioni sono reati puniti con arresto o ammenda; l’ammenda è una pena pecuniaria penale. Le sanzioni amministrative pecuniarie appartengono a un distinto regime (art. 17 c.p.; art. 39 c.p.; art. 55, comma 5, D.Lgs. 81/2008).
- La responsabilità segue gli obblighi assegnati e i poteri esercitati: possono rispondere anche persone che svolgono di fatto funzioni direttive o di vigilanza (art. 299, D.Lgs. 81/2008).
- Azienda sanitaria locale (ASL) e Ispettorato nazionale del lavoro (INL) svolgono la vigilanza; la pena penale è applicata dal giudice (art. 13, comma 1, D.Lgs. 81/2008; art. 533, comma 1, c.p.p.).
- Nei casi ammessi, regolarizzare e pagare nei termini consente di estinguere la contravvenzione. Il solo pagamento non sostituisce l’adempimento (art. 24, commi 1 e 2, D.Lgs. 758/1994).
- La sospensione dell’attività è un provvedimento distinto dalle sanzioni: può accompagnarle quando ricorrono le condizioni previste dalla legge (art. 14, commi 1 e 12, D.Lgs. 81/2008).
In questo approfondimento
- La logica del sistema
- Chi può essere sanzionato
- I due binari sanzionatori
- Chi controlla e chi applica le sanzioni
- Tabella delle principali sanzioni vigenti
- Aumenti ed eccezioni
- Regolarizzare dopo una contestazione
- Sospensione e responsabilità della società
- Che cosa fare in pratica
- Avvertenza
La logica del sistema
Il D.Lgs. 81/2008 tutela la salute e la sicurezza in tutti i settori, privati e pubblici, con adattamenti ed eccezioni per specifiche attività e categorie. Questo articolo tratta la sicurezza e l’igiene del lavoro; la disciplina dell’igiene degli alimenti richiede una trattazione separata (art. 3, commi 1–4, D.Lgs. 81/2008).
La prevenzione è il complesso delle disposizioni o misure necessarie per evitare o diminuire i rischi professionali, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica. Il sistema impone di valutare i rischi, eliminarli o ridurli al minimo e organizzare protezioni e controlli prima che si produca un danno (art. 2, comma 1, lett. n, D.Lgs. 81/2008; art. 15, comma 1, lett. a–c, D.Lgs. 81/2008).
La valutazione dei rischi è la «valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori» presenti nell’organizzazione; individua misure e programma di miglioramento. Il documento di valutazione dei rischi (DVR), redatto a conclusione della valutazione, ne contiene relazione, misure, programma e procedure. Per l’igiene, sono espressamente richieste anche pulitura regolare di ambienti, impianti e dispositivi e condizioni igieniche adeguate (art. 2, comma 1, lett. q, D.Lgs. 81/2008; art. 28, comma 2, D.Lgs. 81/2008; art. 64, comma 1, lett. d, D.Lgs. 81/2008).
La sanzione si individua collegando tre elementi: obbligo violato, persona tenuta a rispettarlo e disposizione sanzionatoria. Per il DVR, ad esempio, omessa valutazione, carenze di contenuto e mancata custodia sono fattispecie diverse, con conseguenze diverse. Non esiste quindi una sola «sanzione per il DVR» (art. 55, commi 1, 3, 4 e 5, lett. f, D.Lgs. 81/2008).
Chi può essere sanzionato
Il datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro o comunque responsabile dell’organizzazione o dell’unità produttiva in quanto esercita poteri decisionali e di spesa. Il dirigente, in ragione di competenze professionali e poteri gerarchici e funzionali adeguati all’incarico, attua le direttive del datore organizzando l’attività e vigilando su di essa. I loro obblighi e le relative sanzioni dipendono dalle attribuzioni e competenze; valutazione dei rischi e designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) restano non delegabili. Il RSPP è la persona, dotata dei requisiti professionali richiesti, designata dal datore per coordinare il servizio (art. 2, comma 1, lett. b, d e f, D.Lgs. 81/2008; art. 17, D.Lgs. 81/2008; art. 18, comma 1, D.Lgs. 81/2008; art. 55, D.Lgs. 81/2008).
Il preposto sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione ed esercitando un funzionale potere di iniziativa, nei limiti delle proprie competenze e dei poteri adeguati all’incarico. Ha obblighi propri di vigilanza e intervento, assistiti da sanzioni specifiche (art. 2, comma 1, lett. e, D.Lgs. 81/2008; art. 19, comma 1, D.Lgs. 81/2008; art. 56, D.Lgs. 81/2008).
Il lavoratore è la persona che svolge attività nell’organizzazione di un datore pubblico o privato, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, con o senza retribuzione, anche per apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari; la norma prevede inoltre soggetti equiparati. Può essere sanzionato per la violazione dei propri obblighi, come l’uso corretto delle protezioni e la partecipazione alla formazione, processo educativo che trasferisce conoscenze e procedure utili allo svolgimento sicuro dei compiti (art. 2, comma 1, lett. a e aa, D.Lgs. 81/2008; art. 20, comma 2, lett. d e h, D.Lgs. 81/2008; art. 59, D.Lgs. 81/2008).
Il medico competente è il medico con i titoli e requisiti previsti dalla legge che collabora alla valutazione dei rischi ed è nominato per effettuare la sorveglianza sanitaria e gli altri compiti del decreto. La sorveglianza sanitaria è l’insieme degli atti medici finalizzati alla tutela della salute e sicurezza in relazione all’ambiente, ai rischi professionali e alle modalità di lavoro. Anche il medico risponde delle proprie omissioni (art. 2, comma 1, lett. h e m, D.Lgs. 81/2008; art. 58, D.Lgs. 81/2008).
Sono sanzionabili inoltre progettisti, fabbricanti, fornitori e installatori, lavoratori autonomi, componenti dell’impresa familiare e gli altri soggetti individuati dall’articolo 21. Nei cantieri si aggiungono committente, responsabile dei lavori e coordinatori per la sicurezza: rispettivamente, chi fa realizzare l’opera per proprio conto, chi può essere incaricato dei compiti del committente e chi è incaricato dei compiti di coordinamento in progettazione o esecuzione (art. 21, comma 1, D.Lgs. 81/2008; art. 57, D.Lgs. 81/2008; art. 60, D.Lgs. 81/2008; art. 89, comma 1, lett. b–f, D.Lgs. 81/2008; art. 157, D.Lgs. 81/2008; art. 158, D.Lgs. 81/2008).
Per datore, dirigente e preposto contano anche le funzioni esercitate di fatto. Una delega di funzioni ammessa dalla legge deve rispettare requisiti di forma, competenza e poteri, compresa l’autonomia di spesa; resta la vigilanza del datore sul corretto esercizio delle funzioni trasferite (art. 299, D.Lgs. 81/2008; art. 16, commi 1 e 3, D.Lgs. 81/2008).
I due binari sanzionatori
Nel binario penale, molte violazioni sono contravvenzioni: la legge prevede arresto, ammenda oppure le due pene in alternativa. «Arresto» indica qui la pena prevista dalla norma, non un automatico arresto durante l’ispezione. L’ammenda, pur consistendo in denaro, conserva natura penale (art. 17 c.p.; art. 18 c.p.; art. 55, commi 1–5, D.Lgs. 81/2008).
Nel binario amministrativo, la disposizione qualifica espressamente la conseguenza come «sanzione amministrativa pecuniaria». Risponde l’autore dell’azione od omissione dolosa o colposa; nei casi previsti, la società o l’imprenditore è obbligato in solido al pagamento per la violazione commessa dal rappresentante o dipendente nell’esercizio delle proprie funzioni (art. 55, comma 5, lett. f–l, D.Lgs. 81/2008; art. 3 L. 689/1981; art. 6, terzo comma, L. 689/1981).
Quando una condotta colposa causa morte o lesioni, possono inoltre configurarsi i delitti di omicidio colposo o lesioni personali colpose, con le aggravanti previste per la violazione delle norme antinfortunistiche. Occorre accertare la responsabilità per l’evento, oltre alla singola inosservanza preventiva (art. 589, secondo comma, c.p.; art. 590, terzo comma, c.p.).
Chi controlla e chi applica le sanzioni
La vigilanza ordinaria compete all’ASL territorialmente competente e all’Ispettorato nazionale del lavoro (INL); il Corpo nazionale dei vigili del fuoco interviene per le proprie competenze. Restano attribuzioni particolari, tra l’altro, per miniere, navigazione, porti, aeroporti e amministrazioni militari. Per individuare l’autorità competente occorre quindi considerare anche settore e luogo dell’attività (art. 13, commi 1, 1-bis e 3, D.Lgs. 81/2008).
Per gli illeciti penali, l’organo di vigilanza con funzioni di polizia giudiziaria accerta il fatto, impartisce la prescrizione nei casi ammessi e riferisce la notizia di reato al pubblico ministero. È il giudice ad applicare la pena quando accerta la responsabilità; l’ammissione ispettiva al pagamento previsto per estinguere una contravvenzione è un passaggio diverso (art. 20, commi 1 e 4, D.Lgs. 758/1994; art. 21, comma 2, D.Lgs. 758/1994; art. 533, comma 1, c.p.p.).
Per gli illeciti amministrativi, gli organi di controllo accertano e contestano la violazione. Quando il procedimento prosegue fino all’ordinanza-ingiunzione, l’autorità amministrativa competente a ricevere il rapporto determina la somma dovuta oppure archivia: può essere l’ufficio statale competente o l’autorità individuata nell’ordinamento regionale, secondo la materia. Il verbale va letto anche per identificare destinatario degli scritti difensivi e procedura applicabile (art. 13 L. 689/1981; art. 14 L. 689/1981; art. 17 L. 689/1981; art. 18 L. 689/1981).
Tabella delle principali sanzioni vigenti
La tabella seleziona le principali violazioni per una verifica aziendale; non esaurisce i titoli specialistici. Tutti i riferimenti della tabella sono al D.Lgs. 81/2008.
Per dispositivi di protezione individuale (DPI) si intendono le attrezzature destinate a essere indossate e tenute dal lavoratore per proteggerlo contro rischi che ne minacciano sicurezza o salute, compresi complementi e accessori destinati allo stesso scopo (art. 74, comma 1, D.Lgs. 81/2008).
| Violazione | Soggetto responsabile | Sanzione vigente | Riferimento |
|---|---|---|---|
| Omessa valutazione dei rischi ed elaborazione del DVR | Datore | Penale: arresto 3–6 mesi oppure ammenda € 3.559,60–9.112,57 | (art. 29, comma 1; art. 55, comma 1, lett. a) |
| DVR privo di misure, programma o procedure; inosservanza delle modalità di consultazione o aggiornamento | Datore | Penale: ammenda € 2.847,69–5.695,36 | (art. 28, comma 2, lett. b–d; art. 29, commi 2 e 3; art. 55, comma 3) |
| DVR privo della relazione sui rischi o dell’individuazione delle mansioni con rischi specifici | Datore | Penale: ammenda € 1.423,83–2.847,69 | (art. 28, comma 2, lett. a, primo periodo, e f; art. 55, comma 4) |
| Mancata designazione del RSPP | Datore | Penale: arresto 3–6 mesi oppure ammenda € 3.559,60–9.112,57 | (art. 17, comma 1, lett. b; art. 55, comma 1, lett. b) |
| Omessa formazione di lavoratori, dirigenti o preposti nei casi richiamati | Datore e dirigente, secondo competenze | Penale: arresto 2–4 mesi oppure ammenda € 1.708,61–7.403,96 | (art. 37, commi 1, 7 e 7-ter; art. 55, comma 5, lett. c) |
| Mancata nomina del medico competente quando richiesta | Datore e dirigente, secondo competenze | Penale: arresto 2–4 mesi oppure ammenda € 2.135,76–8.543,02 | (art. 18, comma 1, lett. a; art. 55, comma 5, lett. d) |
| Mancata fornitura dei DPI necessari e idonei | Datore e dirigente, secondo competenze | Penale: arresto 2–4 mesi oppure ammenda € 2.135,76–8.543,02 | (art. 18, comma 1, lett. d; art. 55, comma 5, lett. d) |
| Mancato invio alle visite mediche entro le scadenze della sorveglianza sanitaria | Datore e dirigente, secondo competenze | Penale: ammenda € 2.847,69–5.695,36 | (art. 18, comma 1, lett. g; art. 55, comma 5, lett. e) |
| Mancata custodia del DVR presso l’unità produttiva cui si riferisce | Datore e dirigente, secondo competenze | Amministrativa: € 2.847,69–9.397,33 | (art. 29, comma 4; art. 55, comma 5, lett. f) |
| Omessa vigilanza sull’adibizione a mansione specifica senza il prescritto giudizio di idoneità | Datore e dirigente, secondo competenze | Amministrativa: € 1.423,83–6.407,28 | (art. 18, comma 1, lett. bb; art. 55, comma 5, lett. g) |
| Omessa pulitura regolare necessaria a condizioni igieniche adeguate | Datore e dirigente, secondo competenze | Penale: arresto 2–4 mesi oppure ammenda € 1.423,83–6.834,44 | (art. 64, comma 1, lett. d; art. 68, comma 1, lett. b) |
| Attrezzature non idonee oppure omessa manutenzione prevista | Datore e dirigente, secondo competenze | Penale: arresto 3–6 mesi oppure ammenda € 3.559,60–9.112,57 | (art. 71, commi 1 e 4; art. 87, comma 2, lett. c) |
| Violazione degli obblighi di sovrintendenza e vigilanza richiamati | Preposto | Penale: arresto fino a 2 mesi oppure ammenda € 569,53–1.708,61 | (art. 19, comma 1, lett. a; art. 56, comma 1, lett. a) |
| Omessa programmazione o effettuazione della sorveglianza sanitaria | Medico competente | Penale: arresto fino a 2 mesi oppure ammenda € 427,16–1.708,61 | (art. 25, comma 1, lett. b; art. 58, comma 1, lett. b) |
| Uso scorretto dei DPI o mancata partecipazione alla formazione | Lavoratore | Penale: arresto fino a 1 mese oppure ammenda € 284,77–854,30 | (art. 20, comma 2, lett. d e h; art. 59, comma 1, lett. a) |
| Violazione degli obblighi su attrezzature, opere provvisionali o DPI | Autonomi e altri soggetti dell’art. 21 | Penale: arresto fino a 1 mese oppure ammenda € 284,77–854,30 | (art. 21, comma 1, lett. a e b; art. 60, comma 1, lett. a) |
| Violazione dei divieti di fabbricazione e fornitura previsti dall’art. 23 | Fabbricanti e fornitori | Penale: arresto 3–6 mesi oppure ammenda € 14.238,38–56.953,56 | (art. 23; art. 57, comma 2) |
| Mancata tessera di riconoscimento al personale in appalto o subappalto | Datore e dirigente, secondo competenze | Amministrativa: € 142,38–711,92 per lavoratore | (art. 26, comma 8; art. 55, comma 5, lett. i) |
Nota sugli importi — verifica all’11 ottobre 2026. Le cifre indicano i minimi e massimi ordinari, già rivalutati secondo il prospetto ufficiale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL). L’ultima rivalutazione applicata è del 15,9%, sugli importi già maggiorati, ed è operativa per le violazioni commesse dal 6 ottobre 2023 (art. 306, comma 4-bis, D.Lgs. 81/2008; D.D. 111/2023, art. 1; nota INL 724/2023; prospetto INL 1201/2023). La data di verifica non comporta un ulteriore adeguamento ISTAT. La somma da pagare nel caso concreto richiede l’esame del verbale: possono incidere gli aumenti previsti e, se ne ricorrono i presupposti, le procedure di regolarizzazione descritte di seguito (art. 55, comma 6-bis, D.Lgs. 81/2008; art. 21, comma 2, D.Lgs. 758/1994; art. 301-bis, D.Lgs. 81/2008).
Aumenti ed eccezioni
La tabella riporta le misure ordinarie. L’omessa valutazione in alcune attività a rischio elevato, comprese quelle specificate per agenti biologici, cancerogeni, amianto e determinati cantieri, è punita con il solo arresto da 4 a 8 mesi. Per mancato invio alle visite e per le violazioni formative espressamente richiamate, gli importi raddoppiano se riguardano più di cinque lavoratori e triplicano oltre dieci (art. 55, commi 2 e 6-bis, D.Lgs. 81/2008).
Le ammende e le sanzioni amministrative sono rivalutate ogni cinque anni. L’ultimo incremento considerato, del 15,9%, si applica agli importi già maggiorati secondo le disposizioni precedenti. Per contestazioni riferite a fatti anteriori occorre verificare il regime temporale, senza applicare automaticamente la tabella attuale (art. 306, comma 4-bis, D.Lgs. 81/2008; D.D. 111/2023, art. 1; nota INL 724/2023).
Regolarizzare dopo una contestazione
La prescrizione è l’atto con cui l’organo di vigilanza indica come eliminare la contravvenzione e fissa il tempo tecnicamente necessario. La procedura riguarda le contravvenzioni punite con arresto o ammenda in alternativa o con la sola ammenda; non si applica alle ipotesi punite con il solo arresto (art. 301, D.Lgs. 81/2008; art. 20, comma 1, D.Lgs. 758/1994).
Verificato l’adempimento, l’organo ammette al pagamento di un quarto del massimo dell’ammenda entro trenta giorni. Adempimento e pagamento tempestivi estinguono la contravvenzione e il pubblico ministero richiede l’archiviazione. L’INL ha ribadito nel settembre 2026 che questa somma non può essere rateizzata o dilazionata dall’organo di vigilanza (art. 21, comma 2, D.Lgs. 758/1994; art. 24, commi 1 e 2, D.Lgs. 758/1994; nota INL 2010/2026).
Per gli illeciti amministrativi del Testo unico è prevista una distinta estinzione agevolata: pagamento del minimo e regolarizzazione entro il termine assegnato dall’organo di vigilanza nel verbale di primo accesso. Occorre verificare negli atti quale procedura sia stata attivata (art. 301-bis, D.Lgs. 81/2008).
Sospensione e responsabilità della società
L’INL dispone la sospensione per le gravi violazioni dell’Allegato I; gli stessi poteri spettano ai servizi ispettivi ASL negli accertamenti sulla sicurezza. Il provvedimento riguarda la parte di attività interessata o, nei casi previsti, l’attività dei singoli lavoratori. La legge prevede anche la sospensione per lavoro irregolare al raggiungimento della soglia del 10% dei presenti, con l’eccezione dell’unico occupato limitata a questa causale (art. 14, commi 1, 4 e 8, D.Lgs. 81/2008).
Per la revoca occorrono le condizioni previste per il caso concreto, compresi ripristino della sicurezza, rimozione delle conseguenze pericolose e somme aggiuntive. L’addestramento comprende le attività dirette a fare apprendere l’uso corretto di attrezzature, dispositivi e procedure. Le somme aggiuntive non sono ammende e non subiscono la rivalutazione del 15,9% (art. 2, comma 1, lett. cc, D.Lgs. 81/2008; art. 14, comma 9, D.Lgs. 81/2008; nota INL 724/2023).
| Esempi di gravi violazioni | Somma aggiuntiva per la revoca | Riferimento |
|---|---|---|
| Mancata elaborazione del DVR | € 2.500 | (Allegato I, n. 1) |
| Mancata formazione e addestramento | € 300 per lavoratore interessato | (Allegato I, n. 3) |
| Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del responsabile | € 3.000 | (Allegato I, n. 4) |
| Mancata fornitura dei DPI contro le cadute dall’alto | € 300 per lavoratore interessato | (Allegato I, n. 6) |
| Mancanza di protezioni verso il vuoto | € 3.000 | (Allegato I, n. 7) |
Le somme aggiuntive raddoppiano se la stessa impresa ha già ricevuto una sospensione nei cinque anni precedenti; la revoca non assorbe le altre sanzioni (art. 14, commi 10 e 12, D.Lgs. 81/2008).
Per omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime può aggiungersi la responsabilità amministrativa da reato della società, con sanzioni pecuniarie e interdittive. Non è automatica: servono i presupposti del D.Lgs. 231/2001, compreso l’interesse o vantaggio dell’ente. Un modello organizzativo può avere efficacia esimente soltanto alle condizioni di legge, con adozione ed effettiva attuazione (art. 25-septies D.Lgs. 231/2001; art. 5 D.Lgs. 231/2001; art. 6 D.Lgs. 231/2001; art. 7 D.Lgs. 231/2001).
Che cosa fare in pratica
- Confrontare attività effettive e DVR: rischi considerati, misure attuate, responsabilità operative e modifiche che richiedono aggiornamento (art. 28, commi 1 e 2, D.Lgs. 81/2008; art. 29, comma 3, D.Lgs. 81/2008).
- Verificare nomine, poteri e copertura delle funzioni: RSPP, preposti, addetti alle emergenze e medico competente quando necessario (art. 17, comma 1, lett. b, D.Lgs. 81/2008; art. 18, comma 1, lett. a, b e b-bis, D.Lgs. 81/2008).
- Confrontare mansioni, formazione, aggiornamenti e addestramento; controllare la registrazione dell’addestramento (art. 2, comma 1, lett. cc, D.Lgs. 81/2008; art. 37, commi 1, 4, 5 e 6, D.Lgs. 81/2008).
- Controllare visite, giudizi di idoneità e attuazione delle misure indicate dal medico, nei casi soggetti a sorveglianza sanitaria (art. 41, D.Lgs. 81/2008; art. 42, comma 1, D.Lgs. 81/2008).
- Verificare sul posto pulizia, manutenzione, attrezzature, protezioni e uso dei DPI; documentare le carenze e assegnare interventi, responsabili e priorità (art. 64, comma 1, D.Lgs. 81/2008; art. 71, commi 1 e 4, D.Lgs. 81/2008; art. 77, comma 4, D.Lgs. 81/2008).
Questa verifica ISG Formazione la fa insieme a te: con la consulenza e l’assistenza periodica sulla sicurezza, l’analisi dei rischi e l’aggiornamento del DVR, la formazione delle figure aziendali e il servizio di RSPP esterno, quando pertinente. ISG Formazione individua mancanze, rischi e obblighi applicabili e definisce azioni, priorità e controlli per prevenire le violazioni sanzionabili.
Avvertenza
L’articolo offre un quadro generale e una selezione delle principali sanzioni, verificati alla data indicata. La qualificazione delle violazioni, gli importi dovuti e le procedure applicabili ai casi concreti dipendono dai fatti e dagli atti che li riguardano.



