A cura dello Staff di ISG Formazione

Scale verticali fisse: la scadenza del 1° febbraio 2026 è passata, e riguarda più aziende di quante lo sappiano

La legge 198/2025 ha modificato l’articolo 113 del Testo unico. Le scale verticali permanenti oltre i cinque metri vogliono una gabbia o un sistema anticaduta — e per quelle già installate il termine di adeguamento è scaduto a febbraio.


Approfondimento

Quando si parla di lavori in quota si pensa a ponteggi e coperture. Ma la modifica più concreta introdotta dalla legge 198/2025 riguarda un oggetto che molte aziende hanno e non considerano un’attrezzatura di lavoro: la scala verticale fissata al muro che porta al tetto, al silo, al serbatoio o alla passerella.

Che cosa dice la norma ora

L’articolo 113 del Testo unico, come modificato, prevede che le scale verticali permanenti con le seguenti caratteristiche:

  • altezza superiore a 5 metri
  • inclinazione superiore a 75 gradi
  • fissate a un supporto e utilizzate come mezzo di accesso

siano dotate, in alternativa e sulla base della valutazione dei rischi, di un sistema di dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto di cui all’articolo 115, oppure di una gabbia di sicurezza.

Restano ferme le prescrizioni di sempre: i pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete, e la gabbia, se adottata, deve avere maglie o aperture tali da impedire la caduta accidentale verso l’esterno.

La data che molti non hanno visto

La legge 198/2025 è la conversione del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159. È stata pubblicata in Gazzetta il 30 dicembre 2025 ed è in vigore dal 1° gennaio 2026.

Per le scale verticali permanenti installate entro il 31 ottobre 2025, le nuove disposizioni decorrono dal 1° febbraio 2026. Quel termine è passato.

Non è una scadenza futura da mettere in agenda: è un adeguamento che avrebbe dovuto essere già fatto. Chi ha scale verticali fisse in azienda e non le ha verificate si trova, oggi, in una situazione da sanare.

Il resto dei lavori in quota, dove gli errori sono sempre gli stessi

La scala portatile scelta perché «è solo un attimo»

La scala portatile è ammessa quando le condizioni non consentono attrezzature più sicure e per lavorazioni di breve durata e basso rischio. Prima di salire vale la pena chiedersi se esista un’alternativa — trabattello, piattaforma, protezione collettiva — se la lavorazione richieda l’uso prolungato delle mani o spostamenti frequenti, e se piano d’appoggio e illuminazione siano adeguati. Se una sola di queste risposte è negativa, la scala non è la scelta corretta.

L’imbracatura che da sola non protegge

Un sistema anticaduta non è un oggetto ma un insieme: imbracatura, connettori, dispositivo di ancoraggio, linea vita e procedura di lavoro. Vanno verificate la compatibilità fra i componenti, l’adeguatezza degli ancoraggi, il tirante d’aria e il fattore di caduta, le ispezioni periodiche documentate e i criteri di dismissione. Un DPI mai controllato dà un falso senso di sicurezza, che è peggio di nessuna sicurezza.

Il piano di recupero che nessuno ha provato

È l’aspetto più trascurato. Se un lavoratore cade e resta sospeso nell’imbracatura, il tempo conta: la sospensione inerte ha conseguenze cliniche in tempi brevi. Chiamare i soccorsi non è un piano di recupero. Un piano dice chi interviene, con quale attrezzatura, come si raggiunge il punto, in quanto tempo, e si prova con esercitazioni periodiche.

La formazione senza addestramento

Per i lavori in quota la parte teorica non basta: indossare correttamente l’imbracatura, collegarsi, muoversi con le limitazioni dei DPI e applicare la procedura di emergenza si imparano facendo. L’addestramento va documentato e ripetuto quando cambiano attrezzature, procedure o condizioni.

Che cosa verificare, concretamente

  • presenza delle lavorazioni in quota nel DVR e, nei cantieri, nel POS
  • censimento delle scale verticali fisse: altezza, inclinazione, presenza di gabbia o linea di ancoraggio
  • stato e controlli documentati di DPI anticaduta, scale, ponteggi e piattaforme
  • formazione e addestramento documentati per chi opera in quota
  • piano di recupero definito, conosciuto e provato
  • coordinamento con gli altri soggetti quando in cantiere operano più imprese

Il primo punto dell’elenco è quello che oggi conviene fare per primo, ed è anche il più rapido: contare le scale verticali fisse dell’azienda e misurarle. Molte realtà scoprono di averne una o due, e di non averle mai considerate.

Prevenzione dimostrabile, non perfezione teorica

La norma non chiede l’impossibile. Chiede che il rischio sia stato valutato, che la misura scelta sia coerente con quella valutazione, e che di tutto questo resti traccia. Per le scale verticali fisse la scelta fra gabbia e sistema anticaduta è esplicitamente rimessa alla valutazione dei rischi: il che significa che una valutazione ci deve essere, e deve dire perché.

Fonti

Riferimenti normativi