Per anni la sicurezza nel lavoro agile è stata un adempimento morbido: se ne parlava nell’accordo individuale, si richiamava la valutazione dei rischi, e finiva lì. Dal 7 aprile 2026 non è più così, e il cambiamento non riguarda quanto si deve fare, ma che cosa succede se non lo si fa.
L’obbligo, in una riga
Il datore di lavoro che utilizza il lavoro agile deve consegnare almeno una volta l’anno, al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, un’informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi alla prestazione svolta fuori dai locali aziendali.
Non c’è periodo transitorio: l’obbligo vale dall’entrata in vigore della legge, senza scaglionamenti.
Che cosa cambia davvero: la sanzione
La violazione è punita con l’arresto da due a quattro mesi oppure con l’ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro. È una pena alternativa, non cumulativa, e risponde chi ha la posizione di garanzia: il datore di lavoro e il dirigente.
La sanzione colpisce la mancata consegna in sé. Non serve che sia accaduto nulla, non serve un infortunio, non serve un danno: basta che l’informativa non sia stata consegnata, o che non se ne possa dimostrare la consegna.
L’accertamento da parte del personale ispettivo comporta la comunicazione alla Procura della Repubblica. Resta la possibilità di estinzione del reato per la via ordinaria delle contravvenzioni in materia di sicurezza, cioè regolarizzando e pagando nei termini — ma è una via che si apre dopo il verbale, non prima.
Perché «ce l’abbiamo nell’accordo» non basta
L’accordo individuale di lavoro agile e l’informativa sui rischi sono due documenti distinti, con funzioni distinte. L’accordo disciplina il rapporto: dove si lavora, con quali strumenti, con quali tempi. L’informativa dice al lavoratore quali rischi corre e come li previene.
Allo stesso modo, l’informativa non sostituisce la valutazione dei rischi. Il DVR resta il documento dell’organizzazione; l’informativa è ciò che di quei rischi arriva alla persona che lavora da casa. Un DVR che ignora il lavoro agile e un’informativa che parla di videoterminali senza dire nulla di pause, attrezzature fornite e segnalazione delle criticità sono due facce dello stesso disallineamento.
Che cosa deve contenere
La legge chiede i rischi generali e specifici della prestazione svolta fuori dai locali aziendali. In concreto, per una mansione d’ufficio svolta da remoto, significa trattare almeno:
- uso sicuro di portatile, monitor, tastiera e mouse, e ergonomia della postazione
- rischio da videoterminale, pause e organizzazione del tempo di lavoro
- illuminazione, microclima, ordine dell’ambiente e rischio elettrico
- stress lavoro-correlato, isolamento e sovraccarico digitale
- che cosa fare in caso di infortunio o di situazione di pericolo, e a chi segnalarlo
- uso degli strumenti aziendali, in raccordo con le regole di sicurezza informatica
Un modulo generico recuperato da un archivio non regge: l’informativa deve essere coerente con la mansione, con le attrezzature effettivamente fornite e con l’organizzazione reale del lavoro.
Il punto che fa la differenza in un accertamento: la prova
La sanzione colpisce la mancata consegna. Ne discende che l’azienda deve poter dimostrare di aver consegnato — e a chi, quando, quale versione del documento.
Vanno bene firma elettronica, piattaforma per il personale con tracciamento, posta elettronica certificata, o anche posta ordinaria con ricevuta e conservazione. Qualunque canale, purché consenta di ricostruire data, destinatario, versione e conferma. E va ricordato che i destinatari sono due: il lavoratore e il RLS.
Tre momenti che il rinnovo annuale non copre
L’obbligo è annuale, ma l’anno non è l’unica occasione in cui l’informativa va consegnata o rifatta. Conviene prevedere una procedura anche per:
- i nuovi assunti che entrano già in lavoro agile
- chi passa al lavoro agile in corso di rapporto
- chi cambia mansione o strumenti, perché cambiano i rischi
Aspettare la scadenza annuale quando l’organizzazione è cambiata espone a un rischio evitabile, e a una contestazione facile da fare.
Da dove cominciare
Chi ha lavoratori in modalità agile può verificare, in mezza giornata, se si trova in regola: elenco aggiornato degli autorizzati, accordi individuali coerenti con l’organizzazione effettiva, informativa adeguata alle mansioni, invio annuale al lavoratore e al RLS, prova della consegna archiviata e recuperabile, DVR allineato.
È un controllo che costa poco e che, dal 7 aprile, evita una contravvenzione.



