Che cos’è
Il documento di valutazione dei rischi, spesso chiamato DVR, è il documento con cui l’azienda mette per iscritto quali rischi per la salute e la sicurezza esistono nel proprio lavoro, con quali criteri li ha valutati e che cosa fa, e farà, per ridurli.
La legge chiede che non sia un fascicolo da archiviare: la scelta dei criteri di redazione spetta al datore di lavoro, che deve seguire criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo che il documento sia completo e serva davvero a pianificare gli interventi di prevenzione.
La valutazione dei rischi e la redazione del documento sono obblighi del datore di lavoro che non possono essere delegati ad altri. Il datore di lavoro li svolge in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e, quando la sorveglianza sanitaria è obbligatoria, con il medico competente, dopo aver consultato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Un consulente esterno può assisterlo nel lavoro tecnico.
Quando è obbligatorio
È obbligatorio per ogni datore di lavoro, e riguarda tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, compresi quelli di gruppi esposti a rischi particolari: lo stress lavoro-correlato, le lavoratrici in gravidanza, le differenze di genere, l’età, la provenienza da altri Paesi e la tipologia di contratto con cui si lavora.
Un’impresa appena costituita deve effettuare subito la valutazione e ha novanta giorni dall’inizio dell’attività per elaborare il documento; nel frattempo deve dare immediata evidenza scritta delle misure adottate e informarne l’RLS.
Il documento deve avere data certa, oppure essere sottoscritto dal datore di lavoro e, ai soli fini della prova della data, da RSPP, RLS o RLS territoriale e medico competente, ove nominato. Può essere tenuto in formato elettronico e va custodito presso l’unità produttiva a cui si riferisce.
Le aziende fino a 50 lavoratori possono usare le procedure standardizzate previste dalla legge, tranne quelle escluse, ad esempio le attività che espongono a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, da sostanze tossiche per la riproduzione o all’amianto. L’autocertificazione della valutazione dei rischi, un tempo ammessa per le aziende più piccole, non è più possibile dal 30 giugno 2013.
Quando va aggiornato
Il documento non ha una scadenza a calendario. La valutazione va rielaborata immediatamente, e il documento entro trenta giorni, quando si verifica uno di questi quattro eventi:
1. modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative per la salute e la sicurezza dei lavoratori; 2. evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione; 3. infortuni significativi; 4. risultati della sorveglianza sanitaria che ne mostrino la necessità.
Dopo la rielaborazione vanno aggiornate le misure di prevenzione, e il datore di lavoro deve darne subito evidenza scritta e comunicazione all’RLS. Alcune valutazioni specifiche, come quelle sugli agenti fisici, sugli agenti cancerogeni o sugli agenti biologici, hanno in più una propria cadenza fissata dalla legge: la trovate nella scheda di ciascun rischio.
Che cosa comprende
Per legge il documento contiene almeno:
- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi, con i criteri adottati;
- le misure di prevenzione e protezione attuate e i dispositivi di protezione individuale adottati;
- il programma delle misure per migliorare nel tempo i livelli di sicurezza;
- le procedure per attuare le misure e i ruoli aziendali incaricati, affidati solo a persone con competenze e poteri adeguati;
- i nominativi di RSPP, RLS o RLS territoriale e medico competente che hanno partecipato alla valutazione;
- le mansioni che espongono a rischi specifici e richiedono capacità professionale, esperienza, formazione e addestramento particolari;
- i contenuti aggiuntivi che le norme sui singoli rischi prescrivono.
Come lo costruisce ISG Formazione. Il documento non si modula su classi di rischio prestampate: si modula sulla situazione reale dell’azienda, che si conosce andandoci. Il rilievo sul posto è parte del lavoro in ogni caso, non un’opzione da aggiungere.
È un documento vivo, e questa è la sua caratteristica principale — per la ragione per cui esiste e per il modo in cui va costruito. Segue l’evolvere dell’azienda invece di fotografarla una volta sola. La legge lo impone: i quattro eventi elencati qui sopra fanno ripartire la valutazione. Ma un documento scritto per essere aggiornato è un’altra cosa rispetto a uno scritto per essere consegnato, e la differenza si vede quando l’azienda cambia lavorazioni, persone, macchine o luoghi.