Obbligo di leggeIncarichi professionali

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione esterno

Quando serve un responsabile del servizio di prevenzione e protezione esterno, quali requisiti deve avere e quali compiti la legge gli assegna.


Che cos’è

Il servizio di prevenzione e protezione è l’insieme di persone e mezzi che, dentro l’azienda, si occupa di individuare i rischi, valutarli e proporre le misure per eliminarli o ridurli. A capo di quel servizio sta il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, che la legge chiama con la sigla RSPP.

Il datore di lavoro organizza il servizio «prioritariamente all’interno» dell’azienda oppure incarica persone o servizi esterni. L’incarico esterno è la strada che molte imprese scelgono, e per alcune è l’unica possibile: il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio quando in azienda non c’è nessun dipendente in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.

Un punto va detto subito, perché è la ragione per cui questo incarico non è un adempimento formale: se il datore di lavoro ricorre a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità. Il responsabile esterno non prende il posto del datore di lavoro: lo affianca.

Quando è obbligatorio

Il servizio di prevenzione e protezione va organizzato in ogni azienda. Le vie sono tre:

  • il datore di lavoro svolge direttamente i compiti del servizio, ma soltanto nei casi previsti dall’allegato II del decreto e frequentando la formazione prevista per farlo (da 16 a 48 ore, più l’aggiornamento);
  • il servizio è interno, con un responsabile dipendente in possesso dei requisiti;
  • il servizio si appoggia a persone o servizi esterni, obbligatoriamente se in azienda mancano dipendenti con quei requisiti.

Il servizio interno, con responsabile interno, è comunque obbligatorio in alcuni casi: aziende industriali soggette agli obblighi di notifica o rapporto sui pericoli di incidente rilevante; centrali termoelettriche; impianti e installazioni nucleari indicati dalla legge; aziende per fabbricazione e deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; aziende industriali con oltre 200 lavoratori; industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori. In queste aziende un professionista esterno può soltanto integrare l’azione del servizio, non dirigerlo.

Chi assume l’incarico — interno o esterno — deve possedere le capacità e i requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi: titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento ai corsi previsti e, per il responsabile, il modulo aggiuntivo su prevenzione e protezione dei rischi, organizzazione e gestione delle attività tecnico-amministrative, tecniche di comunicazione e relazioni sindacali. L’obbligo di aggiornamento periodico resta per tutta la durata dell’incarico. Alcune lauree esonerano dai corsi di base. Il percorso formativo è descritto nella scheda del corso per RSPP e ASPP.

Che cosa comprende

I compiti del servizio li elenca la legge, e sono il nucleo minimo dell’incarico:

  • individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti, sulla base della conoscenza specifica dell’organizzazione aziendale;
  • elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure;
  • elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
  • proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
  • partecipare alle consultazioni in materia di salute e sicurezza e alla riunione periodica prevista per le aziende con più di quindici lavoratori;
  • fornire ai lavoratori le informazioni previste dalla legge.

Chi svolge questi compiti è tenuto al segreto sui processi lavorativi di cui viene a conoscenza, e non può subire pregiudizio a causa dell’attività svolta. Il servizio, dice la legge, «è utilizzato dal datore di lavoro»: la responsabilità di attuare le misure resta sua.

Su questo elenco ISG Formazione non sovrappone un pacchetto predefinito: l’incarico è quello che la legge disegna, e su quel perimetro viene offerto. Il modo in cui si esercita — quanto spesso il responsabile è presente in azienda, quali documenti segue da vicino, con quale reperibilità — si concorda con il singolo cliente. Un ufficio di dieci persone e un cantiere non hanno lo stesso bisogno, e un incarico venduto a pacchetto fisso servirebbe male entrambi.

L’incarico e l’assistenza periodica sulla sicurezza sul lavoro sono servizi distinti e si acquistano per sé. Un’azienda può affidare a ISG Formazione il ruolo di responsabile senza sottoscrivere l’assistenza periodica, oppure tenere un responsabile proprio e affidare a ISG Formazione il seguito degli adempimenti.

Riferimenti normativi

  • D.Lgs. 81/2008, art. 31, commi 1-8
  • D.Lgs. 81/2008, art. 32, commi 1, 2, 5 e 6
  • D.Lgs. 81/2008, art. 33, commi 1-3
  • D.Lgs. 81/2008, art. 34, comma 1, e allegato II
  • D.Lgs. 81/2008, art. 35 (riunione periodica)

Riferimenti normativi verificati il