Che cos’è
È la valutazione dei rischi per i lavoratori esposti a vibrazioni meccaniche. La legge distingue due forme di esposizione, con effetti diversi sul corpo:
- le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio, che comportano soprattutto disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari: sono tipiche degli utensili impugnati;
- le vibrazioni trasmesse al corpo intero, che comportano soprattutto lombalgie e traumi della colonna vertebrale: sono tipiche della guida di mezzi e macchine.
Per entrambe la grandezza di riferimento è l’esposizione giornaliera A(8), cioè il valore delle accelerazioni misurate mediato nel tempo e ponderato su una giornata lavorativa nominale di otto ore.
L’esito della valutazione fa parte del documento di valutazione dei rischi dell’azienda.
Quando è obbligatorio
La valutazione dei rischi da agenti fisici è obbligatoria per ogni datore di lavoro, dentro la valutazione generale dei rischi: le vibrazioni vanno valutate dove i lavoratori sono o possono essere esposti a questo rischio. Il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura i livelli di vibrazioni a cui i lavoratori sono esposti.
I valori fissati dalla legge sono:
- vibrazioni mano-braccio: valore limite di esposizione giornaliero 5 m/s², che su periodi brevi sale a 20 m/s²; valore d’azione giornaliero 2,5 m/s²;
- vibrazioni al corpo intero: valore limite di esposizione giornaliero 1,0 m/s², che su periodi brevi sale a 1,5 m/s²; valore d’azione giornaliero 0,5 m/s².
Tutti i valori sono normalizzati a un periodo di riferimento di otto ore. Quando il livello di esposizione giornaliero è variabile, si considera il livello giornaliero massimo ricorrente.
Superati i valori d’azione, il datore di lavoro elabora e applica un programma di misure tecniche o organizzative per ridurre al minimo l’esposizione, e i lavoratori interessati sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, di norma una volta l’anno o con periodicità diversa decisa e motivata dal medico competente nel documento di valutazione dei rischi. Se il valore limite viene superato nonostante le misure adottate, il datore di lavoro interviene subito per riportare l’esposizione sotto quel valore, individua le cause del superamento e adegua le misure.
Quando va aggiornato
La valutazione dei rischi da agenti fisici va programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato all’interno del servizio di prevenzione e protezione in possesso di conoscenze specifiche in materia. Va inoltre aggiornata ogni volta che si verificano mutamenti che potrebbero renderla superata, oppure quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne rendono necessaria la revisione. I dati ottenuti dalla valutazione, dalla misurazione e dal calcolo dei livelli di esposizione sono parte integrante del documento di valutazione dei rischi.
Che cosa comprende
Il livello di esposizione può essere valutato osservando le condizioni di lavoro specifiche e usando informazioni sulla probabile entità delle vibrazioni per quelle attrezzature nelle particolari condizioni d’uso, reperibili presso le banche dati pubbliche o, in mancanza, nelle informazioni del costruttore. La legge distingue espressamente questa operazione dalla misurazione, che richiede attrezzature specifiche e una metodologia appropriata e che resta il metodo di riferimento. L’esposizione mano-braccio si valuta o si misura secondo l’Allegato XXXV parte A, quella al corpo intero secondo la parte B.
Ai fini della valutazione il datore di lavoro tiene conto in particolare:
- del livello, del tipo e della durata dell’esposizione, compresa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;
- dei valori limite di esposizione e dei valori d’azione;
- degli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e ai minori;
- degli effetti indiretti dovuti all’interazione fra vibrazioni, rumore, ambiente di lavoro o altre attrezzature;
- delle informazioni fornite dal costruttore dell’attrezzatura;
- dell’esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione;
- del prolungamento dell’esposizione a vibrazioni al corpo intero oltre le ore lavorative, in locali di cui il datore di lavoro è responsabile;
- di condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato, l’elevata umidità o il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e della colonna vertebrale;
- delle informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese per quanto possibile quelle reperibili nella letteratura scientifica.
Nella valutazione il datore di lavoro precisa quali misure di prevenzione e protezione devono essere adottate: metodi di lavoro che espongano meno, scelta di attrezzature concepite secondo principi ergonomici, accessori che attenuano le vibrazioni come sedili e maniglie, programmi di manutenzione, progettazione dei posti di lavoro, informazione e formazione, limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione, orari con adeguati periodi di riposo, indumenti di protezione dal freddo e dall’umidità.