Che cos’è
È la valutazione che stabilisce se un edificio, un impianto, una struttura o un’attrezzatura di lavoro sono esposti al rischio di essere colpiti da un fulmine, e che cosa serve per proteggerli.
La legge pone l’obbligo in due punti che si tengono. Da un lato chiede al datore di lavoro di provvedere affinché edifici, impianti, strutture e attrezzature siano protetti dagli effetti dei fulmini, con protezioni realizzate secondo le norme tecniche. Dall’altro include la fulminazione diretta e indiretta fra i rischi di natura elettrica che il datore di lavoro deve valutare, insieme ai contatti elettrici diretti e indiretti, all’innesco di incendi e di esplosioni, alle sovratensioni e alle altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.
L’esito della valutazione fa parte del documento di valutazione dei rischi dell’azienda, ed è quello che dice se l’azienda ha bisogno di un impianto di protezione contro i fulmini oppure no.
Quando è obbligatorio
L’obbligo riguarda ogni datore di lavoro, perché è la valutazione stessa a stabilire se una struttura è autoprotetta o se occorrono protezioni: non si può sapere di non averne bisogno senza averlo valutato. La valutazione del rischio elettrico si esegue tenendo conto delle condizioni e delle caratteristiche specifiche del lavoro — comprese eventuali interferenze —, dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro e di tutte le condizioni di esercizio prevedibili.
A valle della valutazione il datore di lavoro adotta le misure tecniche e organizzative necessarie a eliminare o ridurre al minimo i rischi, individua i dispositivi di protezione collettivi e individuali necessari e predispone le procedure di uso e manutenzione che mantengono nel tempo il livello di sicurezza raggiunto, tenendo conto delle disposizioni di legge, dei manuali d’uso e manutenzione delle apparecchiature e delle pertinenti norme tecniche.
Quando va aggiornato
Il decreto non fissa per questa valutazione una cadenza propria: valgono le regole generali, cioè la rielaborazione in caso di modifiche significative del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro, di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione, di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria lo rendono necessario; il documento va rielaborato entro trenta giorni.
Distinta dalla valutazione, e a essa successiva, c’è la verifica dell’impianto: il datore di lavoro deve far sottoporre periodicamente a controllo gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini, secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e della normativa vigente, per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza. L’esito dei controlli va verbalizzato e tenuto a disposizione dell’autorità di vigilanza. In materia di verifiche periodiche la legge fa salve le disposizioni del D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462.
Quel decreto fissa il ritmo: il datore di lavoro cura la manutenzione dell’impianto e lo fa sottoporre a verifica periodica ogni cinque anni. Il termine scende a due anni per gli impianti installati in cantieri, in locali adibiti a uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio. La verifica si chiede all’ASL o all’ARPA competente per territorio, oppure a un organismo abilitato; chi la esegue rilascia un verbale che va conservato ed esibito a richiesta degli organi di vigilanza. Le spese sono a carico del datore di lavoro.
La verifica periodica è cosa diversa dalla valutazione del rischio: la prima controlla che l’impianto esistente sia in ordine, la seconda stabilisce se quell’impianto serva.
Che cosa comprende
Per legge la valutazione del rischio elettrico, di cui la fulminazione fa parte, considera:
- le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, comprese eventuali interferenze;
- i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
- tutte le condizioni di esercizio prevedibili.
Sul come si calcola il rischio di fulminazione la legge non dice nulla di proprio: rinvia alle norme tecniche, che stabiliscono il procedimento, i parametri e la soglia oltre la quale il rischio non è tollerabile e va ridotto con un impianto di protezione.
Quello che la valutazione produce è una risposta e le sue ragioni: se la struttura si protegge da sé — ed è il caso di molte — oppure se occorre un impianto, e in quel caso quali parti dell’attività vanno protette e da quali effetti. Il calcolo che porta a quella risposta segue i criteri delle norme tecniche di riferimento.
Come la esegue ISG Formazione. Il rilievo sul posto è sempre parte del lavoro: la struttura, la sua posizione, che cosa vi si svolge e che impianti vi passano si guardano sul posto. Sul metodo di calcolo il sito non si dilunga, perché è materia tecnica che non aiuta chi legge a decidere: il punto che conta è che senza questa valutazione non si può sapere di non avere bisogno di protezione.