Obbligo di leggeValutazione dei rischi

Valutazione del rischio rumore

Valutazione dell’esposizione dei lavoratori al rumore: valori inferiori e superiori di azione, valore limite, misurazioni e cadenza almeno quadriennale.


Che cos’è

È la valutazione dell’esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro, con particolare riguardo all’udito. Il rumore è uno degli agenti fisici che la legge chiede di valutare, e per esso fissa soglie numeriche precise.

Le grandezze usate sono due: il livello di esposizione giornaliera al rumore, indicato con LEX,8h, cioè il valore medio dei livelli di esposizione pesato sul tempo per una giornata lavorativa nominale di otto ore; e la pressione acustica di picco, indicata con ppeak, cioè il valore massimo della pressione acustica istantanea. Quando l’esposizione varia molto da un giorno all’altro per le caratteristiche stesse del lavoro, al posto del livello giornaliero si può usare il livello di esposizione settimanale, a condizione che un controllo idoneo dimostri che non supera 87 dB(A) e che siano adottate misure adeguate a ridurre al minimo i rischi.

L’esito della valutazione fa parte del documento di valutazione dei rischi dell’azienda.

Quando è obbligatorio

La valutazione dei rischi da agenti fisici è obbligatoria per ogni datore di lavoro, dentro la valutazione generale dei rischi: il rumore va valutato in tutte le attività in cui i lavoratori possono esservi esposti. La legge fissa tre riferimenti numerici:

  • valori limite di esposizione: LEX = 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa, pari a 140 dB(C);
  • valori superiori di azione: LEX = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa, pari a 137 dB(C);
  • valori inferiori di azione: LEX = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa, pari a 135 dB(C).

Se dalla valutazione può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione siano superati, il datore di lavoro deve misurare i livelli di rumore a cui i lavoratori sono esposti, e i risultati vanno riportati nel documento. Sotto quella soglia la misurazione non è imposta: l’emissione sonora di attrezzature, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva usando le banche dati sul rumore approvate dalla Commissione consultiva permanente, purché si indichi la fonte documentale usata.

Chi è esposto oltre i valori superiori di azione è sottoposto a sorveglianza sanitaria, di norma una volta l’anno o con periodicità diversa decisa e motivata dal medico competente nel documento di valutazione dei rischi. Chi supera i valori inferiori di azione può chiederla, e vi accede se il medico competente ne conferma l’opportunità.

Quando va aggiornato

La valutazione dei rischi da agenti fisici va programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato all’interno del servizio di prevenzione e protezione in possesso di conoscenze specifiche in materia. Va inoltre aggiornata ogni volta che si verificano mutamenti che potrebbero renderla superata, oppure quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne rendono necessaria la revisione. I dati ottenuti dalla valutazione, dalla misurazione e dal calcolo dei livelli di esposizione sono parte integrante del documento di valutazione dei rischi.

Che cosa comprende

Per legge la valutazione considera in particolare:

  • il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, compresa ogni esposizione a rumore impulsivo;
  • i valori limite di esposizione e i valori di azione;
  • gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e ai minori;
  • per quanto tecnicamente possibile, gli effetti derivanti dall’interazione fra rumore e sostanze ototossiche connesse all’attività, e fra rumore e vibrazioni;
  • gli effetti indiretti dovuti all’interazione fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno sentiti per evitare infortuni;
  • le informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori delle attrezzature;
  • l’esistenza di attrezzature alternative progettate per emettere meno rumore;
  • il prolungamento dell’esposizione oltre il normale orario di lavoro, in locali di cui il datore di lavoro è responsabile;
  • le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese per quanto possibile quelle reperibili nella letteratura scientifica;
  • la disponibilità di dispositivi di protezione dell’udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.

Metodi e strumentazione devono essere adeguati alle caratteristiche del rumore da misurare, alla durata dell’esposizione e ai fattori ambientali, secondo le norme tecniche; la campionatura è ammessa purché rappresentativa dell’esposizione del lavoratore, e si tiene conto dell’incertezza delle misure secondo la prassi metrologica. La valutazione individua le misure di prevenzione e protezione necessarie — programma di misure tecniche e organizzative, protezione dell’udito, informazione e formazione, sorveglianza sanitaria — e nella valutazione il datore di lavoro precisa quali devono essere adottate.

Per le attività con forte fluttuazione dei livelli di esposizione personale, la legge ammette una via semplificata: il datore di lavoro può attribuire ai lavoratori interessati un’esposizione al di sopra dei valori superiori di azione, garantendo loro protezione dell’udito, informazione e formazione e controllo sanitario; in quel caso la misurazione si limita a determinare il livello di rumore prodotto dalle attrezzature nei posti operatore.

Riferimenti normativi

  • D.Lgs. 81/2008, art. 181, commi 1, 2 e 3
  • D.Lgs. 81/2008, art. 187
  • D.Lgs. 81/2008, art. 188
  • D.Lgs. 81/2008, art. 189, commi 1, 2 e 3
  • D.Lgs. 81/2008, art. 190, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 5-bis
  • D.Lgs. 81/2008, art. 191
  • D.Lgs. 81/2008, art. 196

Riferimenti normativi verificati il