Che cos’è
È la valutazione dell’esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni e mutageni, cioè alle sostanze e alle miscele che il regolamento europeo sulla classificazione ed etichettatura classifica come cancerogene o come mutagene per le cellule germinali nelle categorie 1 A e 1 B, e ai processi industriali e alle sostanze elencati dall’Allegato XLII del decreto, comprese le sostanze liberate nel corso di quei processi.
Prima ancora della valutazione la legge chiede un passo diverso e prioritario: evitare o ridurre l’uso dell’agente, sostituendolo quando è tecnicamente possibile con qualcosa di non nocivo o meno nocivo. Se la sostituzione non è possibile, l’agente va usato in un sistema chiuso; se neppure questo è possibile, l’esposizione va ridotta al più basso valore tecnicamente possibile e non può comunque superare il valore limite fissato dall’Allegato XLIII.
L’esito della valutazione entra nel documento di valutazione dei rischi dell’azienda.
Quando è obbligatorio
L’obbligo riguarda tutte le attività in cui i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa del lavoro che svolgono. Restano fuori le attività disciplinate dal capo sull’amianto e i lavoratori esposti alle sole radiazioni del trattato europeo sull’energia atomica, che hanno regole proprie.
Quando va aggiornato
La valutazione va rifatta in occasione di modifiche del processo produttivo significative per la sicurezza e la salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall’ultima effettuata. È una cadenza propria di questo rischio, che si aggiunge ai casi generali di rielaborazione del documento di valutazione dei rischi.
Che cosa comprende
La valutazione tiene conto in particolare delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e frequenza, dei quantitativi di agenti prodotti o usati e della loro concentrazione, della capacità degli agenti di penetrare nell’organismo per le diverse vie di assorbimento — anche in relazione allo stato di aggregazione, e allo stato solido a seconda che siano in massa compatta, in scaglie, in polvere o contenuti in una matrice che ne riduce o impedisce la fuoriuscita. Vanno considerati tutti i possibili modi di esposizione, compreso l’assorbimento attraverso la pelle.
Il documento di valutazione dei rischi è integrato con:
- le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o miscele cancerogene o mutagene, o dei processi industriali elencati nell’Allegato XLII, con l’indicazione dei motivi per cui si impiegano agenti cancerogeni;
- i quantitativi di sostanze o miscele prodotti o usati, oppure presenti come impurità o sottoprodotti;
- il numero dei lavoratori esposti o potenzialmente esposti;
- l’esposizione di quei lavoratori, dove nota, e il suo grado;
- le misure preventive e protettive applicate e il tipo di dispositivi di protezione individuale usati;
- le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni, con le sostanze e le miscele eventualmente usate come sostituti.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può chiedere questi dati.
Alla valutazione si lega un adempimento ulteriore: i lavoratori esposti vanno iscritti in un registro di esposizione che riporta, per ciascuno, l’attività svolta, l’agente usato e, dove noto, il valore dell’esposizione. Il registro è istituito e aggiornato dal datore di lavoro, che ne cura la tenuta tramite il medico competente; vi hanno accesso il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.