Che cos’è
È la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori che possono essere esposti ad agenti biologici: microrganismi, anche geneticamente modificati, colture cellulari ed endoparassiti umani in grado di provocare infezioni, allergie o intossicazioni.
La legge divide gli agenti biologici in quattro gruppi, secondo il rischio di infezione: il gruppo 1 raccoglie gli agenti che difficilmente causano malattie nell’uomo; il gruppo 2 quelli che possono causare malattie ma si propagano difficilmente nella comunità e per i quali esistono di norma misure profilattiche o terapeutiche efficaci; il gruppo 3 quelli che possono causare malattie gravi e propagarsi nella comunità, pur esistendo di norma difese efficaci; il gruppo 4 quelli che causano malattie gravi, si propagano facilmente e per i quali di norma non esistono misure efficaci. Quando un agente non è attribuibile con certezza a un gruppo, va classificato in quello più elevato fra i due possibili.
L’esito della valutazione non è un documento separato: integra il documento di valutazione dei rischi aziendale con una serie di dati che la legge elenca.
Quando è obbligatorio
L’obbligo riguarda tutte le attività lavorative in cui esiste un rischio di esposizione ad agenti biologici, e non soltanto quelle che li usano di proposito. Rientrano anche le attività che, pur non avendo l’intenzione deliberata di operare con agenti biologici, possono comportarne l’esposizione: l’Allegato XLIV ne dà un elenco di esempi. In questi casi, se la valutazione dimostra che non servono, il datore di lavoro può non applicare alcune delle misure previste per le attività deliberate.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza va consultato prima della valutazione e ha accesso ai dati che integrano il documento.
Chi intende svolgere attività che comportano l’uso di agenti dei gruppi 2 o 3 deve inoltre comunicarlo all’organo di vigilanza competente per territorio almeno trenta giorni prima dell’inizio dei lavori, allegando i dati della valutazione. Per gli agenti del gruppo 4 l’attività è soggetta ad autorizzazione, e resta ferma anche la comunicazione. Una nuova comunicazione va inviata ogni volta che nelle lavorazioni intervengono mutamenti che cambiano in modo significativo il rischio, o quando si intende usare un nuovo agente classificato dal datore di lavoro in via provvisoria.
Quando va aggiornato
La valutazione va rifatta in occasione di modifiche dell’attività lavorativa significative per la sicurezza e la salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall’ultima effettuata. È una cadenza propria del rischio biologico, che si aggiunge ai casi generali di rielaborazione previsti per il documento di valutazione dei rischi.
Che cosa comprende
Per legge la valutazione tiene conto di tutte le informazioni disponibili sull’agente biologico e sulle modalità di lavoro, e in particolare:
- della classificazione degli agenti che presentano o possono presentare un pericolo per la salute, quale risulta dall’Allegato XLVI oppure, in mancanza, della classificazione fatta dal datore di lavoro sulla base delle conoscenze disponibili e dei criteri di legge;
- delle informazioni sulle malattie che si possono contrarre;
- dei potenziali effetti allergici e tossici;
- della conoscenza di una patologia di cui è affetto un lavoratore, da porre in relazione diretta con l’attività svolta;
- delle ulteriori situazioni eventualmente rese note dall’autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio;
- del sinergismo fra i diversi gruppi di agenti biologici usati.
Il documento di valutazione dei rischi è integrato con:
- le fasi del procedimento lavorativo che comportano rischio di esposizione ad agenti biologici;
- il numero dei lavoratori addetti a quelle fasi;
- le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP);
- i metodi e le procedure di lavoro adottate e le misure preventive e protettive applicate;
- il programma di emergenza per proteggere i lavoratori dall’esposizione a un agente del gruppo 3 o del gruppo 4 in caso di difetto nel contenimento fisico.
Sulla base dei rischi accertati il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica e adotta le misure di prevenzione e protezione previste dalla legge, adattandole alle particolarità delle situazioni di lavoro.
Per le attività che comportano l’uso di agenti dei gruppi 3 o 4 esiste un adempimento ulteriore: i lavoratori addetti vanno iscritti in un registro degli esposti, tenuto e aggiornato dal datore di lavoro tramite l’RSPP, a cui hanno accesso il medico competente e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.