Che cos’è
È la parte della valutazione dei rischi che riguarda le persone presenti in azienda per un tirocinio formativo e di orientamento. Il punto di partenza è una scelta della legge: ai fini della salute e della sicurezza sul lavoro il tirocinante è equiparato al lavoratore.
La definizione di lavoratore del D.Lgs. 81/2008 comprende chiunque svolga un’attività lavorativa nell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, indipendentemente dal tipo di contratto, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione; e vi equipara espressamente il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento, anche quando promosse da leggi regionali per realizzare momenti di alternanza fra studio e lavoro o per agevolare le scelte professionali con la conoscenza diretta del mondo del lavoro. Alla stessa condizione sono ricondotti gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale, nei periodi in cui sono effettivamente applicati a laboratori, attrezzature di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici o apparecchiature munite di videoterminali.
Una conseguenza pratica va detta subito, perché è fonte di equivoci: il tirocinante è equiparato al lavoratore per la tutela, ma non è computato nel numero dei lavoratori da cui la legge fa discendere particolari obblighi. Le due regole convivono: chi ospita tirocinanti deve tutelarli come lavoratori, e non per questo cambia la propria classe dimensionale.
La legge non prevede un documento di valutazione dei rischi dedicato ai tirocinanti. Quello che la legge chiede è che i tirocinanti siano coperti dalla valutazione dei rischi dell’azienda, che deve riguardare tutti i rischi, compresi quelli dei gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.
Quando è obbligatorio
Per ogni datore di lavoro che ospita tirocinanti. Non è un adempimento aggiuntivo che scatta in un momento distinto: è la valutazione dei rischi dell’azienda che deve tenere conto anche di loro, e la formazione dovuta a ogni lavoratore è dovuta anche a loro.
La formazione deve essere sufficiente e adeguata, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, e riguardare i concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione, l’organizzazione della prevenzione aziendale, i diritti e i doveri dei soggetti aziendali e gli organi di vigilanza, oltre ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni, con le relative misure e procedure caratteristiche del settore o comparto dell’azienda. A questa si aggiunge la formazione sui rischi specifici disciplinati dai titoli successivi al primo del decreto.
Quando va aggiornato
La valutazione dei rischi dell’azienda segue le proprie regole di rielaborazione, che non cambiano per la presenza di tirocinanti.
L’allegato segue la stessa vita: si rivede quando la valutazione si rielabora, e quando cambiano le attività a cui i tirocinanti sono destinati.
Che cosa comprende
È un allegato della valutazione dei rischi: un documento distinto, con una sua struttura, ma organicamente legato a quello aziendale. Non lo sostituisce e non lo duplica — raccoglie in un punto solo ciò che riguarda chi entra in azienda per imparare e non per esservi assunto.
Il tirocinante è equiparato al lavoratore quando in azienda usa attrezzature, impianti o sostanze: gli obblighi verso di lui sono quelli verso un lavoratore, e l’allegato serve a non perderli di vista proprio perché il tirocinante passa, mentre l’organizzazione resta.
Il documento si vende anche a sé, per le aziende che ospitano tirocini e hanno già la propria valutazione dei rischi in ordine.
Sulla ripartizione fra ente promotore e azienda ospitante la scheda non si pronuncia: è materia delle linee guida adottate in Conferenza Stato-Regioni e delle norme regionali attuative, che non sono state lette nel testo integrale. Quello che la scheda afferma riguarda gli obblighi che il D.Lgs. 81/2008 pone in capo al datore di lavoro.