Categorie particolari di lavoratori

Valutazione dei rischi per il lavoro dei minori

Valutazione obbligatoria prima di adibire un minore al lavoro: elementi da considerare, lavori vietati agli adolescenti e visita medica di idoneità.


Che cos’è

È la valutazione dei rischi che il datore di lavoro deve fare prima di adibire al lavoro una persona minorenne, e ogni volta che le condizioni di lavoro cambiano in modo rilevante. Non è un documento separato previsto dalla legge: è un capitolo del documento di valutazione dei rischi aziendale, con contenuti propri fissati dalla legge sulla tutela del lavoro dei minori.

La legge distingue due figure: il bambino, cioè il minore che non ha ancora compiuto quindici anni o che è ancora soggetto all’obbligo scolastico, e l’adolescente, cioè il minore fra i quindici e i diciotto anni che non è più soggetto all’obbligo scolastico. L’età minima per l’ammissione al lavoro coincide con la conclusione del periodo di istruzione obbligatoria e non può comunque essere inferiore ai quindici anni compiuti. È vietato adibire al lavoro i bambini, salvo l’impiego in attività culturali, artistiche, sportive, pubblicitarie e dello spettacolo, che richiede l’assenso scritto dei titolari della responsabilità genitoriale e l’autorizzazione dell’ufficio territoriale del lavoro, e che non deve pregiudicare sicurezza, integrità psicofisica, sviluppo, frequenza scolastica o partecipazione a programmi di orientamento o formazione professionale.

La legge sui minori rinvia per la valutazione a un articolo del vecchio decreto del 1994 sulla sicurezza sul lavoro; poiché quel decreto è stato abrogato, il rinvio si intende oggi riferito alla corrispondente norma del D.Lgs. 81/2008 sulla valutazione dei rischi.

Quando è obbligatorio

L’obbligo scatta per il datore di lavoro che impiega minori con un contratto o un rapporto di lavoro, anche speciale. La valutazione va fatta prima di adibirli al lavoro e a ogni modifica rilevante delle condizioni di lavoro: è quindi un adempimento preventivo, non successivo all’inserimento.

Agli adolescenti è vietato adibirsi alle lavorazioni, ai processi e ai lavori elencati nell’Allegato I della legge. Il divieto ammette una deroga: quelle lavorazioni possono essere svolte per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale, soltanto per il tempo strettamente necessario alla formazione, in aula o in laboratorio adibiti ad attività formativa, oppure in ambienti di lavoro di diretta pertinenza del datore di lavoro dell’apprendista, sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e salute. Fuori dagli istituti di istruzione e di formazione professionale, l’attività in deroga deve essere autorizzata preventivamente dall’ufficio territoriale del lavoro, previo parere dell’azienda sanitaria locale competente sul rispetto della normativa di igiene e sicurezza da parte del datore di lavoro richiedente.

Anche nella parte sugli agenti fisici la normativa sulla sicurezza sul lavoro chiede di adattare le misure alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili, fra cui sono nominati espressamente i minori.

Quando va aggiornato

La legge fissa due momenti propri: prima di adibire i minori al lavoro e a ogni modifica rilevante delle condizioni di lavoro. Restano inoltre i casi generali di rielaborazione del documento di valutazione dei rischi.

Che cosa comprende

La valutazione va condotta con particolare riguardo a:

  • lo sviluppo non ancora completo, la mancanza di esperienza e di consapevolezza rispetto ai rischi lavorativi esistenti o possibili, in relazione all’età;
  • le attrezzature e la sistemazione del luogo e del posto di lavoro;
  • la natura, il grado e la durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici;
  • la movimentazione manuale dei carichi;
  • la sistemazione, la scelta, l’utilizzazione e la manipolazione delle attrezzature di lavoro, e in particolare di agenti, macchine, apparecchi e strumenti;
  • la pianificazione dei processi di lavoro e del loro svolgimento, e la loro interazione con l’organizzazione generale del lavoro;
  • la situazione della formazione e dell’informazione dei minori.

Le informazioni sui rischi che la legge prevede per i lavoratori vanno fornite, per i minori, anche ai titolari della responsabilità genitoriale.

L’Allegato I elenca ciò che agli adolescenti è vietato: mansioni che espongono ad agenti fisici come l’atmosfera a pressione superiore a quella naturale e i rumori con esposizione media giornaliera superiore a 90 decibel; agenti biologici dei gruppi di rischio 3 e 4; agenti chimici classificati per tossicità acuta, corrosione della pelle, infiammabilità, esplosività, tossicità specifica per organi bersaglio, sensibilizzazione respiratoria e cutanea, cancerogenicità, mutagenicità e tossicità per la riproduzione nelle categorie indicate, oltre a piombo e composti e amianto; e un elenco di processi e lavori fra cui i processi cancerogeni del D.Lgs. 81/2008, i lavori con esplosivi, i lavori di mattatoio, i lavori comportanti rischi di crollo e l’allestimento e smontaggio delle armature esterne alle costruzioni, i lavori con rischi elettrici da alta tensione, il lavoro il cui ritmo è determinato dalla macchina e pagato a cottimo, le fonderie, le lavorazioni in gallerie, cave e miniere, i lavori in pozzi e cisterne, i magazzini frigoriferi, la manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, la condotta di veicoli di trasporto e di macchine operatrici semoventi, l’abbattimento degli alberi, la saldatura e il taglio dei metalli, i lavori con martelli pneumatici e altri strumenti vibranti.

Sul rumore la legge pone una regola specifica: se l’esposizione media giornaliera degli adolescenti supera 80 decibel, fermo l’obbligo di ridurre al minimo i rischi con misure tecniche, organizzative e procedurali privilegiando gli interventi alla fonte, il datore di lavoro fornisce i mezzi individuali di protezione dell’udito e un’adeguata formazione al loro uso, e i lavoratori devono usarli.

Sull’idoneità, la legge prevede che bambini ammessi al lavoro nei casi consentiti e adolescenti siano riconosciuti idonei all’attività lavorativa a seguito di visita medica, con visite periodiche a intervalli non superiori a un anno, a cura e spese del datore di lavoro; il giudizio va comunicato per iscritto al datore di lavoro, al lavoratore e ai titolari della responsabilità genitoriale, e il minore risultato non idoneo a un determinato lavoro non può esservi ulteriormente adibito. Queste disposizioni non si applicano agli adolescenti adibiti ad attività già soggette alla sorveglianza sanitaria prevista dalla normativa generale sulla sicurezza sul lavoro.

È un allegato della valutazione dei rischi: un documento distinto, con una sua struttura, ma organicamente legato a quello aziendale — come l’allegato sui tirocinanti, e per la stessa ragione. Gli obblighi verso chi non ha ancora diciotto anni si sommano a quelli ordinari e hanno una fonte propria; tenerli in un punto solo evita che si perdano dentro un documento pensato per l’organico stabile.

Il rilievo avviene in azienda: quali lavorazioni dell’elenco vietato sono presenti, a quali attrezzature il minore avrebbe accesso, come sono organizzati orari e pause. Il documento si vende anche a sé, per le aziende che hanno già la propria valutazione dei rischi in ordine.

Riferimenti normativi

  • Legge 977/1967, art. 1
  • Legge 977/1967, art. 3
  • Legge 977/1967, art. 4
  • Legge 977/1967, art. 6, commi 1, 2, 3 e 5
  • Legge 977/1967, art. 7, commi 1 e 2
  • Legge 977/1967, art. 8
  • Legge 977/1967, Allegato I
  • D.Lgs. 81/2008, art. 183
  • D.Lgs. 81/2008, art. 304, comma 3

Riferimenti normativi verificati il