Che cos’è
È la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici in gravidanza e dopo il parto, con l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare. Non è un documento separato previsto dalla legge: è un capitolo del documento di valutazione dei rischi aziendale, che la normativa sulla sicurezza sul lavoro richiama espressamente rinviando al testo unico sulla maternità e paternità.
La tutela copre il periodo della gravidanza e arriva fino a sette mesi di età del figlio, e riguarda le lavoratrici che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato. Vale anche per le lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei sette mesi di età.
Il testo unico sulla maternità rinvia per la valutazione a un articolo del vecchio decreto del 1994 sulla sicurezza sul lavoro; poiché quel decreto è stato abrogato, il rinvio si intende oggi riferito alla corrispondente norma del D.Lgs. 81/2008 sulla valutazione dei rischi.
Quando è obbligatorio
L’obbligo riguarda ogni datore di lavoro. La valutazione generale dei rischi deve espressamente comprendere quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal testo unico sulla maternità: è quindi parte ordinaria del documento di valutazione dei rischi, non un adempimento che scatta solo quando una lavoratrice comunica la gravidanza. Anche nella parte sugli agenti fisici la legge chiede di adattare le misure alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili, fra cui sono nominate espressamente le donne in stato di gravidanza.
Accanto alla valutazione, la legge pone divieti che non dipendono dal suo esito: è vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi e ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri elencati negli allegati. Per il periodo in cui vige il divieto, la lavoratrice è addetta ad altre mansioni. Lo spostamento avviene anche quando i servizi ispettivi del Ministero del Lavoro, d’ufficio o su istanza della lavoratrice, accertano che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla sua salute. La lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedenti e la qualifica originaria. Quando non può essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo competente per territorio può disporre l’interdizione dal lavoro per tutto il periodo di tutela.
Quando va aggiornato
Il testo unico sulla maternità non fissa per questa valutazione una cadenza propria: valgono le regole generali del documento di valutazione dei rischi, cioè la rielaborazione in caso di modifiche significative del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro, di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione, di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria lo rendono necessario; il documento va rielaborato entro trenta giorni.
Che cosa comprende
La valutazione riguarda i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici e a processi o condizioni di lavoro elencati dall’Allegato C del testo unico, nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione dell’Unione europea, e individua le misure di prevenzione e protezione da adottare. Fra gli agenti e le condizioni di quell’allegato figurano, in un elenco non esauriente:
- agenti fisici considerati come agenti che comportano lesioni del feto o rischiano di provocare il distacco della placenta: colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti; movimentazione manuale di carichi pesanti, soprattutto per i rischi dorsolombari; rumore; radiazioni ionizzanti e non ionizzanti; sollecitazioni termiche; movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti dentro e fuori lo stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all’attività;
- agenti biologici dei gruppi di rischio 2, 3 e 4 del D.Lgs. 81/2008, nella misura in cui sia noto che quegli agenti o le terapie che rendono necessarie mettono in pericolo la salute della gestante e del nascituro;
- agenti chimici noti come pericolosi per la salute della gestante e del nascituro: fra gli altri le sostanze e miscele classificate per mutagenicità sulle cellule germinali, cancerogenicità, tossicità per la riproduzione e tossicità specifica per organi bersaglio nelle categorie indicate dal regolamento europeo; gli agenti chimici elencati fra i cancerogeni del D.Lgs. 81/2008; mercurio e suoi derivati; medicamenti antimitotici; monossido di carbonio; agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo;
- processi industriali elencati fra quelli cancerogeni del D.Lgs. 81/2008 e, fra le condizioni di lavoro, i lavori sotterranei di carattere minerario.
Distinti da questi, e vietati a prescindere dall’esito della valutazione, sono i lavori elencati negli Allegati A e B. L’Allegato A comprende fra l’altro i lavori che espongono a silicosi e asbestosi, i lavori con radiazioni ionizzanti, i lavori su scale e impalcature mobili e fisse, la manovalanza pesante, i lavori che obbligano a stare in piedi per più di metà dell’orario o a una posizione particolarmente affaticante, i lavori con macchine scuotenti o utensili che trasmettono intense vibrazioni, l’assistenza agli infermi in reparti per malattie infettive, nervose e mentali, alcuni lavori agricoli e i lavori a bordo di mezzi in movimento; per ciascuno l’allegato indica se il divieto vale durante la gestazione, fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro o fino a sette mesi dopo il parto. L’Allegato B elenca gli agenti e le condizioni vietati: per le gestanti il lavoro in atmosfera di sovrapressione elevata, l’esposizione a toxoplasma e al virus della rosolia salvo prova di immunizzazione sufficiente, il piombo e i suoi derivati e i lavori sotterranei di carattere minerario; dopo il parto il piombo e i suoi derivati e i lavori sotterranei minerari.
Quando la valutazione rivela un rischio, il datore di lavoro adotta le misure necessarie perché l’esposizione sia evitata, modificando temporaneamente le condizioni o l’orario di lavoro. Se la modifica non è possibile per motivi organizzativi o produttivi, si applica lo spostamento ad altre mansioni, con contestuale informazione scritta al servizio ispettivo competente per territorio, che può disporre l’interdizione dal lavoro per tutto il periodo di tutela.
L’obbligo di informazione dei lavoratori comprende quello di informare le lavoratrici e i loro rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle misure di protezione e prevenzione adottate.