Valutazione dei rischi

Valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi

Sollevamento, trasporto, traino, spinta e carichi leggeri ripetuti: quando la valutazione è obbligatoria e che cosa deve considerare.


Che cos’è

È la valutazione dei rischi legati allo spostamento di carichi fatto con la forza delle persone: sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un peso. La legge se ne occupa quando queste operazioni, per le caratteristiche del carico o per condizioni ergonomiche sfavorevoli, possono causare patologie da sovraccarico biomeccanico, cioè danni a ossa, articolazioni, muscoli, tendini, nervi e vasi, in particolare alla schiena.

L’esito della valutazione entra nel documento di valutazione dei rischi dell’azienda.

Quando è obbligatorio

L’obbligo riguarda le aziende in cui si movimentano carichi a mano con rischio di sovraccarico biomeccanico. Il datore di lavoro deve prima di tutto cercare di evitare la movimentazione manuale, con misure organizzative e attrezzature meccaniche. Quando non è possibile evitarla, deve valutare le condizioni di sicurezza e salute del lavoro, se possibile già in fase di progettazione, tenendo conto dei fattori elencati nell’Allegato XXXIII, e ridurre il rischio.

Sulla base della valutazione i lavoratori esposti vanno sottoposti alla sorveglianza sanitaria.

Quando va aggiornato

Il Titolo VI del D.Lgs. 81/2008 non fissa una cadenza propria. Valgono le regole generali dell’articolo 29 comma 3: la valutazione si rielabora in caso di modifiche significative del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro, di evoluzione della tecnica, di infortuni significativi o quando la sorveglianza sanitaria lo rende necessario, e il documento va rielaborato entro trenta giorni.

Che cosa comprende

La legge chiede di considerare insieme:

  • le caratteristiche del carico: peso, ingombro, presa, equilibrio, distanza dal tronco, possibilità di urti;
  • lo sforzo fisico richiesto: eccessivo, con torsione del tronco, con movimenti bruschi, in posizione instabile;
  • l’ambiente di lavoro: spazio, pavimento, dislivelli, altezza di lavoro, temperatura, umidità e ventilazione;
  • le esigenze dell’attività: sforzi troppo frequenti o prolungati, pause insufficienti, distanze di sollevamento o trasporto eccessive, ritmo imposto;
  • i fattori individuali: idoneità fisica, tenendo conto di genere ed età, indumenti e calzature, formazione e addestramento.

Le norme tecniche sono il criterio di riferimento. L’Allegato XXXIII indica le norme della serie ISO 11228, parti 1, 2 e 3, relative a sollevamento, trasporto, traino, spinta e movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza.

La valutazione copre tutte le forme in cui il carico si muove a mano: sollevamento e deposito, trasporto, traino e spinta, e la movimentazione di carichi leggeri ripetuta ad alta frequenza, che pesa poco ogni volta e molto alla fine del turno.

Come la esegue ISG Formazione. Il rilievo sul posto è sempre parte del lavoro. Le condizioni che contano — quanto pesa, quante volte, in che spazio, con quale presa, a che altezza, con quali pause — si vedono alla postazione e non si ricostruiscono a tavolino. Il calcolo segue poi i criteri delle norme tecniche a cui la legge rinvia.

Riferimenti normativi

  • D.Lgs. 81/2008, art. 167
  • D.Lgs. 81/2008, art. 168, commi 1, 2 e 3
  • D.Lgs. 81/2008, Allegato XXXIII
  • D.Lgs. 81/2008, art. 29, comma 3

Riferimenti normativi verificati il