Piani e documenti di cantiere e di emergenza

Piano operativo di sicurezza

Il POS che ogni impresa esecutrice redige per il singolo cantiere: quando è obbligatorio e i contenuti minimi dell’Allegato XV.


Che cos’è

Il piano operativo di sicurezza, spesso chiamato POS, è il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige per un singolo cantiere: dice chi lavora in quel cantiere, che cosa vi fa, con quali mezzi, quali rischi comporta il lavoro della propria impresa e quali misure adotta per ridurli.

È a tutti gli effetti la valutazione dei rischi dell’impresa calata su quel cantiere: la legge lo definisce come il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’obbligo di valutare i rischi, e ne fissa i contenuti nell’Allegato XV.

Il cantiere di cui si parla è il cantiere temporaneo o mobile, cioè qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile compresi nell’elenco dell’Allegato X del decreto.

Quando è obbligatorio

Il piano operativo di sicurezza va redatto dai datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche quando nel cantiere opera una sola impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti. Non è quindi legato alla presenza del coordinatore per la sicurezza né al numero di imprese in cantiere.

L’obbligo non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature: in quei casi valgono invece le regole sui contratti d’appalto e d’opera e sulla cooperazione fra committente e appaltatore.

La redazione del piano operativo di sicurezza, insieme all’accettazione del piano di sicurezza e coordinamento quando esiste, vale come adempimento — limitatamente a quel cantiere — degli obblighi generali di valutazione dei rischi, di cooperazione con il committente e di rielaborazione della valutazione.

Quando va aggiornato

Il piano è legato al singolo cantiere: cambia il cantiere, cambia il piano. Poiché la sua redazione vale come adempimento dell’obbligo di rielaborazione della valutazione dei rischi limitatamente a quel cantiere, valgono per esso i casi generali di rielaborazione: modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative per la salute e la sicurezza, evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione, infortuni significativi, risultati della sorveglianza sanitaria che ne mostrino la necessità.

Che cosa comprende

Per legge il piano operativo di sicurezza contiene almeno:

  • i dati identificativi dell’impresa esecutrice: nominativo del datore di lavoro, indirizzi e riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere; la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa e dai lavoratori autonomi subaffidatari; i nominativi degli addetti al pronto soccorso, all’antincendio e all’evacuazione dei lavoratori e comunque alla gestione delle emergenze in cantiere, e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale o territoriale dove eletto o designato; il nominativo del medico competente ove previsto; il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP); i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere; il numero e le qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
  • le specifiche mansioni inerenti la sicurezza svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall’impresa esecutrice;
  • la descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
  • l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e delle altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti usati in cantiere;
  • l’elenco delle sostanze e delle miscele pericolose usate in cantiere, con le relative schede di sicurezza;
  • l’esito del rapporto di valutazione del rumore;
  • l’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel piano di sicurezza e coordinamento quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
  • le procedure complementari e di dettaglio richieste dal piano di sicurezza e coordinamento quando previsto;
  • l’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
  • la documentazione sull’informazione e la formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.

La legge sanziona espressamente anche il piano redatto in assenza di uno o più di questi elementi: la completezza non è un dettaglio formale.

Come lo redige ISG Formazione. Un piano operativo si scrive sul cantiere che descrive, non su un modello: il sopralluogo è parte del lavoro. Quello che rende utile il documento — e che lo distingue da un fascicolo compilato per l’ispezione — è la corrispondenza fra le lavorazioni che vi sono elencate e quelle che in quel cantiere si faranno davvero, con le attrezzature e le persone che ci saranno.

Un piano per ogni cantiere e per ogni impresa esecutrice, come la legge chiede: non esistono formule ridotte per i cantieri successivi al primo.

Riferimenti normativi

  • D.Lgs. 81/2008, art. 89, comma 1, lettere a), h), i) e i-bis)
  • D.Lgs. 81/2008, art. 96, commi 1, 1-bis e 2
  • D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punti 3.2.1 e 3.2.2
  • D.Lgs. 81/2008, art. 17, comma 1, lettera a)
  • D.Lgs. 81/2008, art. 29, comma 3
  • D.Lgs. 81/2008, Allegato X

Riferimenti normativi verificati il