Che cos’è
È il piano che accompagna un ponteggio per tutta la sua vita in cantiere: come si monta, come si usa, come si trasforma e come si smonta. Il nome di legge è piano di montaggio, uso e smontaggio, abbreviato in PiMUS.
Nei lavori in quota il datore di lavoro lo fa redigere da una persona competente, in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso gli specifici sistemi usati in quella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista. Il piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata, integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali che compongono il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.
Il piano non è un documento d’archivio: il montaggio, lo smontaggio e la trasformazione del ponteggio devono avvenire conformemente ad esso, sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d’arte, a opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste — formazione teorico-pratica che riguarda anche la comprensione del piano stesso.
Quando è obbligatorio
Serve nei cantieri in cui si usano ponteggi, per i lavori in quota. Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilanza, copia del piano di montaggio, uso e smontaggio, insieme alla documentazione di legge del ponteggio.
Quando va aggiornato
Le eventuali modifiche al ponteggio devono essere subito riportate sul disegno, e devono restare nell’ambito dello schema-tipo che ha giustificato l’esenzione dall’obbligo del calcolo. Una modifica che esca da quello schema non è una variante da annotare: richiede il progetto.
Il datore di lavoro deve inoltre evidenziare le parti di ponteggio non pronte per l’uso, in particolare durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, con segnaletica di avvertimento di pericolo generico e delimitandole con elementi materiali che impediscano l’accesso alla zona di pericolo.
Che cosa comprende
Per legge il piano contiene almeno:
1. i dati identificativi del luogo di lavoro; 2. l’identificazione del datore di lavoro che procederà alle operazioni di montaggio, trasformazione o smontaggio del ponteggio; 3. l’identificazione della squadra di lavoratori, compreso il preposto, addetti a quelle operazioni; 4. l’identificazione del ponteggio; 5. il disegno esecutivo del ponteggio, dal quale risultino le generalità e la firma del progettista, i sovraccarichi massimi per metro quadrato di impalcato e l’indicazione degli appoggi e degli ancoraggi; quando non sussiste l’obbligo del calcolo, al posto delle generalità del progettista bastano quelle e la firma della persona competente che redige il piano; 6. il progetto del ponteggio, quando previsto; 7. le indicazioni generali per le operazioni di montaggio, trasformazione e smontaggio, cioè il piano di applicazione generalizzata: planimetria delle zone di stoccaggio e di montaggio con delimitazione, viabilità e segnaletica; modalità di verifica e controllo del piano di appoggio; modalità di tracciamento del ponteggio, impostazione della prima campata, controllo della verticalità e livello del primo impalcato, distanza fra ponteggio e opera servita; descrizione dei dispositivi di protezione individuale usati nelle operazioni e delle loro modalità d’uso, con riferimento esplicito all’eventuale sistema di arresto caduta e ai relativi punti di ancoraggio; descrizione delle attrezzature adoperate e delle loro modalità di installazione e uso; misure di sicurezza in presenza, vicino al ponteggio, di linee elettriche aeree nude in tensione; tipo e modalità di realizzazione degli ancoraggi; misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche — neve, vento, ghiaccio, pioggia — pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio e dei lavoratori; misure contro la caduta di materiali e oggetti; 8. l’illustrazione delle modalità di montaggio, trasformazione e smontaggio con le necessarie sequenze passo dopo passo, e la descrizione delle regole puntuali da applicare durante quelle operazioni, con elaborati esplicativi che privilegino schemi, disegni e fotografie; 9. la descrizione delle regole da applicare durante l’uso del ponteggio; 10. l’indicazione delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l’uso.
Chi redige il piano, quando lo fa ISG Formazione. La legge vuole che sia una persona competente, e ISG Formazione vi provvede avvalendosi di professionisti interni ed esterni secondo le necessità del cantiere: il ponteggio di una palazzina e quello di un intervento su struttura complessa non chiedono la stessa mano. Il sopralluogo fa parte del lavoro, perché le sequenze di montaggio, i punti di ancoraggio e gli elaborati esplicativi descrivono quel ponteggio su quell’opera, non un ponteggio in generale.