Piani e documenti di cantiere e di emergenza

Piano di emergenza ed evacuazione

Quando il piano di emergenza è obbligatorio, che cosa deve contenere secondo il D.M. 2 settembre 2021 e quali planimetrie vanno allegate.


Che cos’è

Il piano di emergenza è il documento che raccoglie le misure di gestione della sicurezza antincendio in emergenza: che cosa devono fare i lavoratori se scoppia un incendio, come si evacua il luogo di lavoro, come si chiamano i vigili del fuoco e come si assistono le persone che hanno bisogno di aiuto per mettersi in salvo.

È il decreto del Ministero dell’Interno del 2 settembre 2021 a stabilirne i casi di obbligo e i contenuti. Si appoggia agli obblighi generali del datore di lavoro sulla gestione delle emergenze: organizzare i rapporti con i servizi pubblici di primo soccorso, salvataggio e lotta antincendio; designare preventivamente i lavoratori incaricati; informare chi può essere esposto a un pericolo grave e immediato sulle misure predisposte e sui comportamenti da adottare; dare istruzioni perché, in caso di pericolo grave e immediato che non si può evitare, i lavoratori possano cessare l’attività e abbandonare il luogo di lavoro; garantire la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio e al livello di rischio.

Quando è obbligatorio

Il datore di lavoro predispone il piano di emergenza in tre casi:

  • luoghi di lavoro dove sono occupati almeno dieci lavoratori;
  • luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
  • luoghi di lavoro che rientrano nell’elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, cioè l’Allegato I del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151.

Fuori da questi casi il piano non è obbligatorio, ma le misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio vanno comunque adottate e riportate nel documento di valutazione dei rischi.

Nel piano vanno indicati i nominativi dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro nei casi in cui la legge gli consente di svolgere direttamente quei compiti. La designazione degli addetti al servizio antincendio avviene proprio all’esito della valutazione del rischio d’incendio e sulla base delle misure di gestione, piano di emergenza compreso.

Per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili il decreto si applica soltanto alle norme su designazione, formazione e requisiti dei docenti: l’obbligo di piano di emergenza che qui si descrive non le riguarda.

Quando va aggiornato

Il piano va tenuto aggiornato e va aggiornato in occasione di ogni modifica che possa alterare le misure di prevenzione e protezione. L’aggiornamento deve prevedere l’informazione dei lavoratori e il coinvolgimento degli addetti alla gestione dell’emergenza: non è sufficiente riscrivere il documento.

Che cosa comprende

Il piano deve contenere:

  • le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;
  • le procedure di evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;
  • le disposizioni per chiedere l’intervento dei vigili del fuoco e per fornire le informazioni necessarie al loro arrivo;
  • le specifiche misure per assistere le persone con esigenze speciali.

Deve inoltre identificare un numero adeguato di addetti al servizio antincendio incaricati di sovrintendere e attuare le procedure previste; il numero complessivo del personale designato alla gestione delle emergenze deve essere congruo rispetto alle turnazioni e alle assenze ordinariamente prevedibili.

I fattori da tenere presenti nella compilazione e da riportare nel piano sono: le caratteristiche dei luoghi, con particolare riferimento alle vie di esodo; le modalità di rivelazione e di diffusione dell’allarme incendio; il numero delle persone presenti e la loro ubicazione; i lavoratori esposti a rischi particolari; il numero di addetti all’attuazione e al controllo del piano e all’assistenza per l’evacuazione; il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori.

Il piano è basato su chiare istruzioni scritte e include: i compiti del personale di servizio incaricato di mansioni specifiche per la sicurezza antincendio, per esempio telefonisti, custodi, capi reparto, addetti alla manutenzione, personale di sorveglianza; i compiti del personale con particolari responsabilità in caso di incendio; i provvedimenti per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure; le misure specifiche per i lavoratori esposti a rischi particolari; le misure specifiche per le aree ad elevato rischio di incendio; le procedure per chiamare i vigili del fuoco, informarli al loro arrivo e assisterli durante l’intervento.

Il piano include una o più planimetrie che riportano almeno: le caratteristiche distributive del luogo, con la destinazione delle varie aree, le vie di esodo e le compartimentazioni antincendio; l’ubicazione dei sistemi di sicurezza antincendio, delle attrezzature e degli impianti di estinzione; l’ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo; l’ubicazione dell’interruttore generale dell’alimentazione elettrica e delle valvole di intercettazione dell’acqua, del gas e degli altri fluidi tecnici combustibili; l’ubicazione dei locali a rischio specifico; l’ubicazione dei presidi e degli ausili di primo soccorso; i soli ascensori utilizzabili in caso di incendio. Gli ascensori non vanno usati per l’esodo, salvo che siano stati realizzati appositamente per quello scopo.

Sull’assistenza alle persone con esigenze speciali il decreto chiede di individuarne le necessità particolari e di tenerne conto nelle misure di sicurezza e nelle procedure di evacuazione, considerando anche le persone che accedono al luogo di lavoro — per esempio persone anziane, donne in stato di gravidanza, persone con disabilità temporanee, bambini — e di indicare misure di supporto a chi ha ridotte capacità sensoriali o motorie, fra cui modalità di diffusione dell’allarme con dispositivi luminosi, a vibrazione o con messaggi da altoparlanti.

Quando in uno stesso edificio si trovano più luoghi di lavoro facenti capo a titolari diversi, i piani di emergenza devono essere coordinati fra loro.

Varianti

| Variante | Quando si applica | |—|—| | Piano di emergenza | Nei tre casi di obbligo: almeno dieci lavoratori occupati; luogo aperto al pubblico con più di cinquanta persone presenti contemporaneamente; attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi | | Misure semplificate per la gestione dell’emergenza | Esercizi aperti al pubblico con meno di dieci lavoratori occupati e più di cinquanta persone presenti contemporaneamente, esclusi quelli in attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e quelli in edifici complessi con affollamento: consistono nella planimetria e in indicazioni schematiche che contengono tutti gli elementi previsti per il piano |

Riferimenti normativi

  • D.M. 2 settembre 2021, art. 1, commi 2 e 3
  • D.M. 2 settembre 2021, art. 2, commi 1, 2, 3 e 4
  • D.M. 2 settembre 2021, art. 4
  • D.M. 2 settembre 2021, Allegato II, punti 2.1, 2.2, 3 e 4
  • D.Lgs. 81/2008, art. 43, commi 1, 2, 3 e 4
  • D.Lgs. 81/2008, art. 46, commi 2 e 3

Riferimenti normativi verificati il