Che cos’è
È la formazione di chi passa buona parte della giornata davanti a uno schermo. I rischi non sono spettacolari e proprio per questo si sottovalutano: affaticamento visivo, disturbi al collo, alle spalle e ai polsi, posture sbagliate mantenute per ore, illuminazione e riflessi, stanchezza mentale.
Il corso spiega come è fatto un posto di lavoro corretto — schermo, tastiera, mouse, sedia, piano di lavoro, spazio intorno — come regolarlo sulla propria persona anziché adattarsi a esso, come si organizza la giornata con le interruzioni che la legge prevede, come si protegge la vista, e che cosa comporta la sorveglianza sanitaria.
A chi si rivolge
Alla persona che la legge chiama lavoratore videoterminalista: chi utilizza un’attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni. Sotto quella soglia il titolo dedicato ai videoterminali non si applica, e restano gli obblighi generali sulla valutazione dei rischi e sulla formazione del lavoratore.
Il titolo non si applica ad alcune situazioni elencate: posti di guida di veicoli o macchine, sistemi informatici a bordo di mezzi di trasporto, sistemi destinati in modo prioritario all’utilizzo da parte del pubblico, macchine calcolatrici e registratori di cassa, attrezzature con piccoli dispositivi di visualizzazione dei dati necessari al loro uso diretto, macchine di videoscrittura senza schermo separato.
Lavoro agile. Dal 2026 il testo unico contiene una norma dedicata: per l’attività prestata in modalità agile in ambienti che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l’assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con quella modalità — e la legge dice espressamente «in particolare di quelli che attengono all’utilizzo dei videoterminali» — è assicurato consegnando al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, almeno una volta l’anno, un’informativa scritta che individua i rischi generali e i rischi specifici connessi a quella modalità di esecuzione del rapporto. Resta fermo l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione.
Come si svolge
Il datore di lavoro deve fornire informazioni sulle misure applicabili al posto di lavoro, sulle modalità di svolgimento dell’attività e sulla protezione degli occhi e della vista, e deve assicurare su questi punti una formazione adeguata. I contenuti che la legge mette in mano al formatore sono quindi tre e sono precisi; la misura in ore non c’è.
Il programma segue l’analisi del posto di lavoro che il datore di lavoro fa in sede di valutazione dei rischi, con particolare riguardo ai rischi per la vista e per gli occhi, ai problemi legati alla postura e all’affaticamento fisico o mentale, alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale. I requisiti minimi del posto di lavoro — schermo, tastiera, piano, sedile, spazio, illuminazione, riflessi, rumore, calore, radiazioni, umidità, interfaccia — stanno nell’Allegato XXXIV del testo unico e sono la traccia naturale della parte applicativa.
Due elementi che il corso deve trasmettere senza ambiguità, perché sono diritti del lavoratore e non buone abitudini:
- Le pause. Il lavoratore ha diritto a un’interruzione dell’attività, con pause o cambiamento di attività. Le modalità le stabilisce la contrattazione collettiva, anche aziendale; in assenza di una disposizione contrattuale, la pausa è di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale. La pausa è parte integrante dell’orario di lavoro e non si cumula all’inizio o al termine della giornata.
- La sorveglianza sanitaria. I lavoratori vi sono sottoposti con riferimento ai rischi per la vista e per gli occhi e per l’apparato muscolo-scheletrico. Le visite di controllo sono biennali per chi è idoneo con prescrizioni o limitazioni e per chi ha compiuto cinquant’anni, quinquennali negli altri casi, salvo diversa frequenza stabilita dal medico competente. Il lavoratore può chiedere una visita anche fuori scadenza.