Che cos’è
È il percorso che abilita a svolgere il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), che coordina il servizio e collabora con il datore di lavoro alla valutazione dei rischi, o di addetto al servizio (ASPP), che vi lavora a supporto. È organizzato in tre moduli.
Il modulo A è la base comune: normativa, soggetti della prevenzione, sistema istituzionale, principali rischi, gestione delle emergenze, obblighi di informazione e formazione. Il modulo B riguarda la natura dei rischi e la loro valutazione, ed è orientato a risolvere problemi e pianificare interventi; per alcuni settori va integrato con un modulo di specializzazione. Il modulo C, solo per il responsabile, sviluppa le competenze relazionali e gestionali: progettare la formazione, gestire la sicurezza con i sistemi di gestione, comunicare con i soggetti aziendali.
A chi si rivolge
A chi vuole svolgere la funzione di responsabile o addetto del servizio, interno o esterno all’azienda. Serve almeno un diploma di scuola secondaria superiore. L’addetto frequenta i moduli A e B; il responsabile anche il modulo C.
Alcune lauree esonerano dalla frequenza dei moduli A e B: le elenca l’art. 32 del decreto e, insieme ad altre classi di laurea, l’accordo del 2025. Esonerano anche corsi universitari conformi, certificati dall’università, e cinque anni di attività tecnica in materia di sicurezza come pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.
Come si svolge
Il modulo A dura 28 ore ed è propedeutico agli altri. Il modulo B comune dura 48 ore ed è sufficiente per tutti i settori tranne agricoltura, silvicoltura e zootecnia, pesca, costruzioni, sanità residenziale e chimico-petrolchimico, che aggiungono un modulo di specializzazione di 12 o 16 ore. Il modulo C dura 24 ore. Le ore non comprendono le verifiche finali: test, eventualmente con colloquio, per il modulo A; test e simulazione per il modulo B; colloquio per il modulo C.
L’aggiornamento è quinquennale, a decorrere dalla conclusione del modulo B comune: almeno 40 ore per il responsabile e 20 per l’addetto, distribuibili nei cinque anni. È una condizione per esercitare: a ogni nuovo incarico, trascorsi cinque anni dalla prima abilitazione, occorre dimostrare le ore del quinquennio precedente; con un ritardo entro i dieci anni basta completarle. Valgono anche convegni e seminari coerenti, gli aggiornamenti da formatore per la sicurezza e da coordinatore per la sicurezza; non valgono i moduli di specializzazione né i corsi per altre figure.