Obbligo di leggeFigure della prevenzione

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi dell’azienda, e aggiornamento annuale.


Che cos’è

È la formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), la persona eletta o designata dai lavoratori per rappresentarli sui temi di salute e sicurezza: viene consultata sulla valutazione dei rischi, può fare proposte e segnalare problemi. La legge le riconosce il diritto a una formazione particolare, che le dia competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi presenti negli ambiti che rappresenta.

A chi si rivolge

A chi è eletto o designato rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. La formazione è a cura del datore di lavoro, si svolge durante l’orario di lavoro, senza costi per il lavoratore, e in collaborazione con gli organismi paritetici dove presenti.

Come si svolge

La legge fissa i contenuti minimi: principi giuridici europei e nazionali, legislazione generale e speciale sulla sicurezza, soggetti coinvolti e loro obblighi, fattori di rischio, valutazione dei rischi, misure di prevenzione e protezione, aspetti normativi della rappresentanza, nozioni di tecnica della comunicazione. Il corso iniziale dura almeno 32 ore, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e sulle misure adottate, con verifica dell’apprendimento. Modalità, durata e contenuti di dettaglio sono stabiliti dal contratto collettivo nazionale applicato.

L’aggiornamento è annuale, con durata minima che dipende dalle dimensioni dell’impresa; sotto i 15 lavoratori le modalità sono fissate dal contratto collettivo nazionale.

Termini

Percorso Ore In presenza Videoconferenza E-learning
Primo corso 32 (di cui 12 sui rischi specifici dell'azienda) Sì No No
Aggiornamento annuale
Imprese da 15 a 50 lavoratori 4 Sì No No
Imprese oltre 50 lavoratori 8 Sì No No
Imprese sotto i 15 lavoratori 4 Sì No No

Le modalità le fissa il contratto collettivo applicato in azienda, non l’accordo Stato-Regioni, che non disciplina questo percorso. ISG Formazione eroga in presenza: è la modalità valida sotto qualunque contratto, e per un percorso che vive di confronto e di casi concreti è anche la più efficace. La normativa richiede l’esecuzione di un corso di formazione e addestramento, lasciando discrezionalità sulle modalità e sulla durata. ISG Formazione applica in questi casi una politica precauzionale, a tutela del corsista e dell’azienda cliente.

Riferimenti normativi

  • D.Lgs. 81/2008, art. 37, commi 10, 11 e 12
  • D.L. 31 ottobre 2025, n. 159, conv. L. 29 dicembre 2025, n. 198, art. 5, comma 1, lett. d)

Riferimenti normativi verificati il