Obbligo di leggeFigure della prevenzione

Preposto

Formazione del preposto che sovrintende e vigila sul lavoro altrui: 12 ore, aggiornamento di 6 ore ogni due anni, mai in e-learning.


Che cos’è

È la formazione di chi, in azienda, sovrintende al lavoro di altri: controlla che le direttive siano applicate, vigila sui comportamenti, interrompe un’attività pericolosa e segnala i problemi. Il preposto non è una qualifica contrattuale: è chi svolge di fatto quel ruolo, come il capo squadra, il capo reparto o il capo cantiere.

Il corso insegna il ruolo e gli obblighi del preposto, come esercitare il controllo, i rischi del contesto in cui opera, gli obblighi legati ad appalti, contratti d’opera e somministrazione, la gestione delle interferenze e le tecniche per comunicare con i lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati e stranieri.

A chi si rivolge

A ogni preposto, che il datore di lavoro deve formare e aggiornare. Il corso vale anche per i preposti dei cantieri che dipendono dall’impresa affidataria. Per iscriversi occorre aver già frequentato la formazione da lavoratore, generale e specifica.

Come si svolge

Dodici ore articolate in quattro moduli: giuridico e normativo; gestione e organizzazione della sicurezza; valutazione delle situazioni di rischio e controllo della corretta esecuzione del lavoro; comunicazione e informazione. Per accedere alla verifica finale, un colloquio o un test, serve la frequenza di almeno il 90% delle ore.

L’aggiornamento dura almeno 6 ore ogni due anni, e va ripetuto prima ogni volta che i rischi evolvono o ne emergono di nuovi, ad esempio per un cambio di reparto o di processo produttivo. Per questo aggiornamento non valgono convegni e seminari. Chi ha svolto la formazione con il vecchio accordo del 2011 conserva il credito formativo.

Termini

Percorso Ore In presenza Videoconferenza E-learning
Primo corso 12 Sì Sì No
Aggiornamento biennale 6 Sì Sì No

Questo percorso può essere organizzato alternando momenti in presenza e momenti a distanza, nei limiti in cui ciascuna modalità è ammessa per questo percorso. L’alternanza si concorda caso per caso.

Riferimenti normativi

  • D.Lgs. 81/2008, art. 19
  • D.Lgs. 81/2008, art. 37, commi 7 e 7-ter
  • D.Lgs. 81/2008, art. 97, comma 3-ter
  • Accordo Stato-Regioni 59/CSR del 17 aprile 2025, Parte II § 2.2
  • Accordo Stato-Regioni 59/CSR del 17 aprile 2025, Parte III, premessa e § 1.2
  • Accordo Stato-Regioni 59/CSR del 17 aprile 2025, Parte IV § 3.5 e § 6.3

Riferimenti normativi verificati il