Attrezzature e abilitazioni

Addestramento all’uso della motosega

Chi usa la motosega non ha un patentino di legge, ma formazione e addestramento sono obbligatori: cosa chiede il decreto 81 e cosa cambia nei boschi.


Che cos’è

È il percorso di formazione e addestramento per chi lavora con la motosega: abbattimento e allestimento delle piante, taglio della legna, potatura, sramatura, sezionamento del legname a terra.

La motosega non compare fra le attrezzature per cui l’accordo Stato-Regioni del 2025 chiede un’abilitazione con ore e programma fissati: non esiste un «patentino della motosega» rilasciato in base a quell’accordo. Questo non toglie nulla agli obblighi dell’azienda, che restano fra i più stringenti, perché la motosega è una delle attrezzature che feriscono più spesso e più gravemente.

La legge chiede al datore di lavoro che chi usa un’attrezzatura riceva informazioni, istruzioni, formazione e addestramento adeguati sulle condizioni di impiego e sulle situazioni anomale prevedibili; e, quando l’attrezzatura richiede conoscenze o responsabilità particolari, che l’uso sia riservato a lavoratori incaricati e formati in modo specifico.

C’è di più, e riguarda l’abbigliamento di protezione. I dispositivi che proteggono dai tagli da seghe a catena portatili appartengono alla terza categoria, quella dei rischi che possono causare la morte o danni irreversibili: per i dispositivi di terza categoria e per i protettori dell’udito la legge dice che l’addestramento non è facoltativo, è indispensabile.

L’addestramento tratta i dispositivi di sicurezza della macchina e il loro controllo prima dell’uso, le tecniche di taglio e le posizioni di lavoro, l’abbattimento e il sezionamento quando rientrano nella mansione, la manutenzione e l’affilatura, i dispositivi di protezione individuali e il loro impiego corretto. I contenuti si costruiscono sul manuale del fabbricante della macchina in uso e sulla valutazione dei rischi dell’azienda: è la ragione per cui non esiste un programma unico valido per tutti.

A chi si rivolge

A chi usa la motosega per lavoro: imprese boschive e agricole, manutentori del verde, imprese edili e di demolizione, squadre comunali, e al datore di lavoro che la usa di persona quando la macchina richiede conoscenze particolari.

Chi lavora nei boschi ha un secondo binario, che nasce dal testo unico in materia di foreste. Le Regioni definiscono i criteri per la formazione professionale degli operatori forestali, coerenti con i criteri minimi nazionali fissati con decreto ministeriale; il decreto del 29 aprile 2020 individua questi criteri nelle qualificazioni del repertorio nazionale e nei percorsi formativi codificati dalle Regioni in corrispondenza con i profili della norma tecnica UNI 11660:2016. In Toscana la legge forestale regionale, riscritta nel 2025, stabilisce che gli operatori forestali debbano possedere competenze attestate dalla frequenza di un corso obbligatorio con esame finale, e fissa la decorrenza dell’obbligo al 1° gennaio 2028.

Come si svolge

L’addestramento, per legge, è svolto da una persona esperta e sul luogo di lavoro: consiste nella prova pratica di uso corretto e in sicurezza dell’attrezzatura e dei dispositivi di protezione, e nell’esercitazione applicata sulle procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento vanno tracciati in un apposito registro, anche informatizzato. La formazione si ripete quando i rischi cambiano o ne compaiono di nuovi.

ISG Formazione non pubblica una durata standard, e la ragione è nella norma: nessuna fonte statale fissa ore, struttura o periodicità per questa macchina, e l’addestramento si dimensiona sulla macchina in uso, sulla mansione e sull’esperienza di chi lo riceve. Il percorso si concorda caso per caso, si svolge in presenza perché consiste in prove pratiche, e si chiude con la verifica dell’uso corretto.

Termini

Percorso Ore In presenza Videoconferenza E-learning
Addestramento all'uso su misura Sì No No
Ripetizione su misura; si ripete quando cambiano macchina, mansione o rischi Sì No No
Operatore forestale in Toscana, dal 2028 percorso regionale con esame finale, durata fissata dalla Regione Sì No No

La legge vuole l’addestramento sul luogo di lavoro, con prove pratiche davanti a una persona esperta: è la ragione per cui questo percorso si svolge interamente in presenza. Il percorso obbligatorio per gli operatori forestali in Toscana è un’altra cosa. Dal 1° gennaio 2028 chi esegue interventi selvicolturali dovrà avere competenze attestate da un corso con esame finale, secondo la legge forestale regionale riscritta nel 2025. Quel percorso è codificato dalla Regione ed è erogato nel sistema regionale della formazione professionale: non sostituisce l’addestramento descritto qui, che resta dovuto in ogni caso per l’uso dell’attrezzatura. La normativa richiede l’esecuzione di un corso di formazione e addestramento, lasciando discrezionalità sulle modalità e sulla durata. ISG Formazione applica in questi casi una politica precauzionale, a tutela del corsista e dell’azienda cliente.

Riferimenti normativi

  • D.Lgs. 81/2008, art. 37, commi 5 e 6
  • D.Lgs. 81/2008, art. 71, comma 7
  • D.Lgs. 81/2008, art. 73, commi 1 e 4
  • D.Lgs. 81/2008, art. 77, comma 4 lettera h) e comma 5 lettere a) e b)
  • Regolamento (UE) 2016/425, Allegato I, categoria III, lettera j)
  • Accordo Stato-Regioni 59/CSR del 17 aprile 2025, Allegato II (la motosega non vi compare)
  • D.Lgs. 34/2018, art. 10, commi 7 e 8 lettera b)
  • D.M. Politiche agricole 29 aprile 2020, art. 1 (criteri minimi nazionali per la formazione degli operatori forestali)
  • L.R. Toscana 39/2000, art. 16, come sostituito dall'art. 3 della L.R. Toscana 49/2025

Riferimenti normativi verificati il