Attrezzature e abilitazioni

Motocoltivatore

Il motocoltivatore non è fra le attrezzature con abilitazione di legge, ma chi lo usa va formato e addestrato: che cosa chiede il decreto 81 all’azienda.


Che cos’è

È il percorso di formazione e addestramento per chi usa il motocoltivatore, la macchina agricola condotta a piedi dall’operatore, che con la fresa, la barra falciante o gli altri attrezzi intercambiabili lavora il terreno e taglia l’erba negli spazi dove il trattore non entra.

Il motocoltivatore non compare fra le attrezzature per cui l’accordo Stato-Regioni del 2025 chiede un’abilitazione con ore e programma fissati, e non rientra nella definizione di trattore agricolo o forestale che l’accordo stesso dà, perché quella riguarda le macchine con almeno due assi. Non esiste quindi un «patentino» del motocoltivatore.

Gli obblighi dell’azienda restano tutti. La legge chiede al datore di lavoro che chi usa un’attrezzatura riceva informazioni, istruzioni, formazione e addestramento adeguati sulle condizioni di impiego e sulle situazioni anomale prevedibili; e, quando la macchina richiede conoscenze o responsabilità particolari, che l’uso sia riservato a lavoratori incaricati e formati in modo specifico. Dove servono i protettori dell’udito, per quei dispositivi l’addestramento è indispensabile e non facoltativo.

Il rischio che fa la differenza, con questa macchina, è la vicinanza fra l’operatore e gli organi di lavoro: il contatto con la fresa, il contraccolpo della macchina e il ritorno delle stegole sono le situazioni che il percorso deve far riconoscere prima che accadano.

L’addestramento tratta gli organi di lavoro e gli attrezzi intercambiabili, i dispositivi di arresto e i comandi a uomo presente, l’avviamento e le manovre in sicurezza, e le procedure di lavoro. I contenuti si costruiscono sul manuale del fabbricante della macchina in uso e sulla valutazione dei rischi dell’azienda: è la ragione per cui non esiste un programma unico valido per tutti.

A chi si rivolge

Alle aziende agricole, alle imprese di manutenzione del verde e a chi affida il motocoltivatore a propri lavoratori; e al datore di lavoro che lo conduce di persona quando la macchina richiede conoscenze particolari.

Attenzione a un caso di confine: alcune macchine condotte a piedi si trasformano con un secondo asse e un posto di guida. Se la macchina che si usa rientra nella definizione di trattore agricolo o forestale dell’accordo, allora serve l’abilitazione ai trattori, che è un altro percorso: la qualificazione va fatta sulla macchina concreta, leggendo marcatura e libretto.

Come si svolge

L’addestramento, per legge, è svolto da una persona esperta e sul luogo di lavoro: consiste nella prova pratica di uso corretto e in sicurezza dell’attrezzatura e dei dispositivi di protezione, e nell’esercitazione applicata sulle procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento vanno tracciati in un apposito registro, anche informatizzato. La formazione si ripete quando i rischi cambiano o ne compaiono di nuovi.

ISG Formazione non pubblica una durata standard, e la ragione è nella norma: nessuna fonte fissa ore, struttura o periodicità per questa macchina, e l’addestramento si dimensiona sulla macchina in uso, sulla mansione e sull’esperienza di chi lo riceve. Il percorso si concorda caso per caso, si svolge in presenza perché consiste in prove pratiche, e si chiude con la verifica dell’uso corretto.

Termini

Percorso Ore In presenza Videoconferenza E-learning
Primo corso su misura Sì No No
Ripetizione periodica su misura; si ripete quando cambiano macchina, mansione o rischi Sì No No

La legge vuole l’addestramento sul luogo di lavoro, con prove pratiche davanti a una persona esperta: è la ragione per cui questo percorso si svolge interamente in presenza. La normativa richiede l’esecuzione di un corso di formazione e addestramento, lasciando discrezionalità sulle modalità e sulla durata. ISG Formazione applica in questi casi una politica precauzionale, a tutela del corsista e dell’azienda cliente.

Riferimenti normativi

  • D.Lgs. 81/2008, art. 37, commi 5 e 6
  • D.Lgs. 81/2008, art. 71, comma 7
  • D.Lgs. 81/2008, art. 73, commi 1 e 4
  • D.Lgs. 81/2008, art. 77, comma 4 lettera h) e comma 5 lettera b)
  • Accordo Stato-Regioni 59/CSR del 17 aprile 2025, Allegato II (il motocoltivatore non vi compare; la definizione di trattore richiede almeno due assi)

Riferimenti normativi verificati il