Obbligo di leggeLavorazioni e rischi specifici

Lavori in quota

Formazione per chi lavora oltre due metri: obblighi del datore di lavoro, dispositivi anticaduta e le 32 ore previste per i lavori su funi.


Che cos’è

È la formazione di chi lavora dove una caduta fa male: per la legge, a più di due metri di altezza rispetto a un piano stabile. Non riguarda solo l’edilizia. La norma sui lavori in quota si applica a ogni attività lavorativa, e vale tanto per chi monta un’insegna quanto per chi cambia una lampada su una scala, pulisce una vetrata o interviene su un tetto.

Il corso insegna a leggere la situazione prima di salire: quale attrezzatura scegliere, come si accede al posto di lavoro e come se ne esce, quando una scala a pioli è ammessa e quando non lo è, perché una protezione che ferma tutti — un parapetto, una rete — viene prima di una protezione che si indossa, e come si usano imbracature, cordini, assorbitori di energia, connettori e linee vita quando la protezione collettiva non è possibile. Si impara anche la parte che nessuno vuole usare: come si recupera chi è rimasto sospeso.

A chi si rivolge

A ogni lavoratore che il datore di lavoro adibisce a lavori temporanei in quota, e ai preposti che ne sorvegliano l’esecuzione. L’obbligo nasce da due parti: dalla formazione sui rischi specifici che il datore di lavoro deve assicurare, e dall’addestramento sui dispositivi anticaduta, che sono dispositivi di protezione individuale di terza categoria — proteggono dalle cadute dall’alto — e per i quali l’addestramento è indispensabile per legge.

Due lavorazioni in quota hanno invece un percorso formativo scritto per esteso nella legge: i lavori su funi, trattati in questa scheda, e il montaggio dei ponteggi, che ha scheda propria.

Come si svolge

Il corso generale parte dalla gerarchia delle protezioni. Dal 2025 la legge la scrive in modo esplicito: prima i sistemi di protezione collettiva, cioè parapetti e reti di sicurezza; solo se non è stato possibile attuarli si passa ai sistemi individuali, e fra questi vengono nella scelta prima i sistemi di trattenuta, di posizionamento sul lavoro e di accesso mediante funi, e per ultimo il sistema di arresto della caduta. Ogni sistema individuale va assicurato a un punto di ancoraggio sicuro. Il resto del programma riguarda la scelta e la verifica dei dispositivi, gli ancoraggi, le procedure di lavoro e il salvataggio; l’addestramento pratico sui dispositivi si svolge con persona esperta e sul luogo di lavoro.

Il percorso per i lavori su funi è invece fissato nell’Allegato XXI del testo unico. Si compone di un modulo base teorico-pratico di dodici ore, comune a tutti, che da solo non abilita a lavorare, e di un modulo specifico pratico di venti ore, in due indirizzi: l’accesso e il lavoro in sospensione su siti naturali o artificiali, oppure l’accesso e l’attività lavorativa su alberi. Chi sorveglia i lavori di una squadra su funi frequenta in aggiunta un modulo di otto ore. Le prove pratiche si svolgono in siti dove si possano ricreare condizioni operative simili a quelle reali; i partecipanti sono al massimo venti e nelle attività pratiche c’è almeno un istruttore ogni quattro allievi. Fra il modulo base e quello specifico c’è un questionario che si supera con almeno il 70% di risposte esatte, e alla fine una prova pratica.

Termini

Percorso Ore In presenza Videoconferenza E-learning
Lavoro in quota e uso dei dispositivi anticaduta
Corso e addestramento su misura Sì No per l'addestramento, che si svolge sul luogo di lavoro No per l'addestramento, che si svolge sul luogo di lavoro
Lavori su funi
Modulo base, comune ai due indirizzi 12 Sì No No
Modulo specifico A, siti naturali o artificiali 20 Sì No modulo pratico in sito operativo No modulo pratico in sito operativo
Modulo specifico B, attività su alberi 20 Sì No modulo pratico in sito operativo No modulo pratico in sito operativo
Modulo per il preposto con funzione di sorveglianza 8 Sì No No
Aggiornamento quinquennale del lavoratore 8, di cui almeno 4 tecnico-pratiche Sì No No
Aggiornamento quinquennale del preposto 4 Sì No No

Per il lavoro in quota che non impiega funi l’obbligo di formare e addestrare resta pieno, mentre nessuna fonte di legge ne fissa la misura. La normativa richiede l’esecuzione di un corso di formazione e addestramento, lasciando discrezionalità sulle modalità e sulla durata. ISG Formazione applica in questi casi una politica precauzionale, a tutela del corsista e dell’azienda cliente.

Riferimenti normativi

  • D.Lgs. 81/2008, art. 107
  • D.Lgs. 81/2008, art. 111
  • D.Lgs. 81/2008, art. 115 (testo sostituito dal D.L. 159/2025, conv. L. 198/2025)
  • D.Lgs. 81/2008, art. 116, commi 2, 3 e 4
  • D.Lgs. 81/2008, Allegato XXI, sezione sui sistemi di accesso e posizionamento mediante funi
  • D.Lgs. 81/2008, art. 37, commi 3 e 5
  • D.Lgs. 81/2008, art. 77, comma 5, lettera a)
  • Regolamento (UE) 2016/425, Allegato I, categoria III, lettera g)

Riferimenti normativi verificati il