Obbligo di leggeFigure della prevenzione

Formazione dei lavoratori

Formazione obbligatoria dei lavoratori: 8, 12 o 16 ore secondo la classe di rischio dell’azienda, aggiornamento di 6 ore ogni cinque anni.


Che cos’è

È la formazione che il datore di lavoro deve assicurare a ogni lavoratore sulla salute e sicurezza sul lavoro. Si compone di due parti. La formazione generale spiega i concetti di pericolo, rischio e danno, come si organizza la prevenzione in azienda, i diritti e i doveri di ciascuno e il ruolo degli organi di vigilanza: è uguale per tutti e resta valida per sempre, anche cambiando azienda. La formazione specifica riguarda invece i rischi concreti della mansione e del settore, come macchine, cadute dall’alto, agenti chimici, rumore, videoterminali, movimentazione dei carichi, procedure di emergenza.

A chi si rivolge

A ogni lavoratore, all’inizio del rapporto di lavoro o della somministrazione, e poi di nuovo quando cambia mansione, quando arrivano nuove attrezzature, tecnologie o sostanze pericolose e durante i periodi di cassa integrazione. La durata della parte specifica dipende dalla classe di rischio dell’azienda (bassa, media o alta), che si ricava dal codice ATECO secondo la tabella allegata all’accordo. Chi non entra mai, nemmeno saltuariamente, nei reparti produttivi può seguire il percorso previsto per il rischio basso, qualunque sia il settore.

Come si svolge

Quattro ore di formazione generale e una parte specifica di 4, 8 o 12 ore, riferita ai rischi emersi dalla valutazione dei rischi aziendale. Le ore sono minime: l’azienda può ampliarle in base ai rischi effettivamente presenti. Non comprendono l’addestramento pratico, quando previsto, che è un’attività distinta.

Per accedere alla verifica finale serve la frequenza di almeno il 90% delle ore; la verifica è un colloquio o un test.

L’aggiornamento dura almeno 6 ore ogni cinque anni, a partire dalla data di fine corso riportata nell’attestato, e va anticipato quando cambiano gli esiti della valutazione dei rischi. Per questo aggiornamento non valgono convegni e seminari. Chi ha svolto la formazione con il vecchio accordo del 2011 conserva il credito formativo.

Termini

Percorso Ore In presenza Videoconferenza E-learning
Primo corso
Rischio basso 8 (4 generale + 4 specifica) Sì Sì Sì escluso per i lavoratori la cui mansione li espone a rischio medio o alto
Rischio medio 12 (4 generale + 8 specifica) Sì Sì Sì solo per la formazione generale; per la specifica solo nei progetti formativi eventualmente individuati da Regioni e Province autonome
Rischio alto 16 (4 generale + 12 specifica) Sì Sì Sì solo per la formazione generale; per la specifica solo nei progetti formativi eventualmente individuati da Regioni e Province autonome
Aggiornamento quinquennale 6 Sì Sì Sì

Questo percorso può essere organizzato alternando momenti in presenza e momenti a distanza, nei limiti in cui ciascuna modalità è ammessa per questo percorso. L’alternanza si concorda caso per caso.

Riferimenti normativi

  • D.Lgs. 81/2008, art. 37, commi 1, 2, 3, 4 e 6
  • Accordo Stato-Regioni 59/CSR del 17 aprile 2025, Parte II § 2.1 e § 2.1.1
  • Accordo Stato-Regioni 59/CSR del 17 aprile 2025, Parte III, premessa e § 1.1
  • Accordo Stato-Regioni 59/CSR del 17 aprile 2025, Parte IV § 3.5 e § 6.3
  • Accordo Stato-Regioni 59/CSR del 17 aprile 2025, Parte VII § 2

Riferimenti normativi verificati il