Che cos’è
Nelle imprese più piccole il datore di lavoro può svolgere di persona i compiti del servizio di prevenzione e protezione, cioè fare da responsabile del servizio (RSPP) per la propria azienda. Per farlo deve seguire questo percorso, che gli dà le competenze tecniche, organizzative e procedurali proprie del responsabile: criteri e metodi di valutazione dei rischi, struttura del documento di valutazione, procedure semplificate, analisi degli infortuni mancati, fattori di rischio (luoghi di lavoro, attrezzature, movimentazione dei carichi, videoterminali, agenti fisici, chimici e biologici, atmosfere esplosive, stress lavoro-correlato), misure di prevenzione, dispositivi di protezione individuale e segnaletica, con un’esercitazione di redazione del documento su un caso concreto.
A chi si rivolge
Al datore di lavoro che sceglie di svolgere direttamente questi compiti, informandone prima il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. La legge lo consente entro limiti di dimensione: aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori, agricole e zootecniche fino a 30, della pesca fino a 20, altre aziende fino a 200, con alcune esclusioni per attività ad alto rischio. Se svolge anche i compiti di primo soccorso e di prevenzione incendi, deve frequentare i relativi corsi.
Il percorso è diverso per settore: chi opera in agricoltura, silvicoltura e zootecnia, pesca, costruzioni o nel chimico-petrolchimico aggiunge un modulo tecnico dedicato; negli altri settori basta il modulo comune.
Come si svolge
Si accede al modulo comune di 8 ore solo dopo aver frequentato il corso propedeutico di 16 ore per datore di lavoro. I moduli di settore aggiungono 12 o 16 ore. La verifica finale è un colloquio o un test, con frequenza di almeno il 90% delle ore.
L’aggiornamento dura almeno 8 ore ogni cinque anni, a partire dalla conclusione del modulo comune, e riprende i temi dei moduli di settore se ne permangono le condizioni. La frequenza dei moduli di settore non vale come aggiornamento. Chi aveva frequentato i corsi del precedente accordo del 2011 ottiene crediti secondo la tabella dell’accordo del 2025.