Obbligo di leggeEmergenza

Addetto antincendio

Formazione degli addetti antincendio secondo il DM 2 settembre 2021: 4, 8 o 16 ore secondo il livello dell’attività, aggiornamento quinquennale.


Che cos’è

È la formazione delle persone che l’azienda incarica di prevenire gli incendi, di spegnere un principio di incendio e di gestire l’emergenza fino all’evacuazione. In azienda si chiamano «addetti al servizio antincendio»: non sono vigili del fuoco, sono lavoratori che restano al loro posto e che, se serve, sanno che cosa fare nei primi minuti.

Il corso spiega come nasce e si propaga un incendio, quali sostanze lo spengono, che cosa proteggono le porte tagliafuoco, i rivelatori e gli impianti di allarme, come si chiamano i soccorsi e come si porta fuori la gente. Una parte è sempre pratica: si prendono in mano gli estintori e si usano, e nei livelli più alti si usano anche naspi e idranti e si prendono in mano i dispositivi di protezione.

A chi si rivolge

A ogni lavoratore designato dal datore di lavoro come addetto al servizio antincendio. La designazione non è facoltativa: il datore di lavoro deve farla dopo aver valutato il rischio di incendio, e i designati devono frequentare i corsi. Il datore di lavoro può designare sé stesso nei casi in cui la legge gli consente di svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione.

Quante persone formare e a quale livello dipende dall’attività. Il decreto divide le attività in tre livelli, e il datore di lavoro assegna il livello sulla base della valutazione del rischio di incendio.

  • Livello 3 — le attività più critiche: stabilimenti a rischio di incidente rilevante, fabbriche e depositi di esplosivi, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari, alberghi con oltre 200 posti letto, strutture sanitarie con ricovero, case di riposo, scuole e uffici con oltre 1.000 persone presenti, grandi depositi e grandi superfici commerciali, cantieri in sotterraneo oltre 50 metri o con uso di esplosivi.
  • Livello 2 — i luoghi di lavoro soggetti ai controlli di prevenzione incendi dei Vigili del fuoco che non rientrano nel livello 3, e i cantieri in cui si detengono e si impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.
  • Livello 1 — tutte le altre attività, dove le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai.

Per alcune attività a rischio più elevato — elencate a parte nel decreto, e in parte diverse da quelle di livello 3: alberghi con oltre 100 posti letto, scuole con oltre 300 persone, uffici con oltre 500, locali di spettacolo con più di 100 posti, fra le altre — agli addetti è richiesto in aggiunta l’attestato di idoneità tecnica, che si consegue superando un esame presso il Comando provinciale dei Vigili del fuoco. È un passaggio separato dal corso e non sostituisce la formazione.

Come si svolge

Il percorso è graduato sul livello. Il livello 1 dura quattro ore: un’ora sull’incendio e la prevenzione, un’ora sulla protezione antincendio e sulle procedure da adottare, due ore di esercitazioni pratiche sugli estintori portatili e sul registro antincendio. Il livello 2 dura otto ore, di cui tre di esercitazioni pratiche che comprendono naspi e idranti. Il livello 3 dura sedici ore, quattro delle quali pratiche, e aggiunge le aree a rischio specifico, la protezione contro le esplosioni e il piano di emergenza. In tutti e tre i casi la verifica di apprendimento è compresa nel monte ore indicato.

L’aggiornamento va ripetuto con cadenza almeno quinquennale. Al livello 1 può consistere nelle sole esercitazioni pratiche; ai livelli 2 e 3 è composto da una parte teorica in aula e da esercitazioni pratiche, con i contenuti scelti fra gli argomenti del corso iniziale.

Il decreto ammette metodologie di apprendimento innovative, compresa la formazione a distanza di tipo sincrono, limitatamente alla parte teorica: le esercitazioni pratiche si svolgono di persona. I corsi sono tenuti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco oppure da soggetti pubblici o privati che si avvalgono di docenti in possesso dei requisiti fissati dal decreto.

Attestato di idoneità tecnica. Per alcune attività a rischio più elevato è richiesto in aggiunta, e si consegue superando un esame presso il Comando provinciale dei Vigili del fuoco. È un passaggio separato dal corso e non sostituisce la formazione.

Termini

Percorso Ore In presenza Videoconferenza E-learning
Primo corso
Livello 1 4 Sì Sì solo la parte teorica, 2 ore su 4 No
Livello 2 8 Sì Sì solo la parte teorica, 5 ore su 8 No
Livello 3 16 Sì Sì solo la parte teorica, 12 ore su 16 No
Aggiornamento quinquennale
Livello 1 2 Sì No No
Livello 2 5 Sì Sì solo la parte teorica, 2 ore su 5 No
Livello 3 8 Sì Sì solo la parte teorica, 5 ore su 8 No

Questo percorso può essere organizzato alternando momenti in presenza e momenti a distanza, nei limiti in cui ciascuna modalità è ammessa per questo percorso. L’alternanza si concorda caso per caso.

Riferimenti normativi

  • D.Lgs. 81/2008, art. 18, comma 1, lettera b)
  • D.Lgs. 81/2008, art. 37, comma 9
  • D.Lgs. 81/2008, art. 43, comma 1
  • D.Lgs. 81/2008, art. 46, comma 3
  • D.M. 2 settembre 2021, artt. 4, 5 e 6
  • D.M. 2 settembre 2021, Allegato III, §§ 3.2.1-3.2.6
  • D.M. 2 settembre 2021, Allegato IV, § 4.1

Riferimenti normativi verificati il