Che cos’è
La legionella è un batterio che vive nell’acqua e si trasmette respirando aerosol contaminato: docce, torri di raffreddamento, impianti di climatizzazione con umidificazione, vasche idromassaggio, fontane. Non si trasmette da persona a persona.
Il controllo del rischio legionellosi si articola, secondo le linee guida nazionali, in tre fasi legate fra loro:
- la valutazione del rischio, che individua le caratteristiche della struttura e degli impianti da cui può nascere il contatto fra la presenza — effettiva o potenziale — della legionella e la possibilità di contrarre l’infezione;
- la gestione del rischio, cioè gli interventi e le procedure che rimuovono o contengono le criticità individuate;
- la comunicazione del rischio, cioè informare e formare gestori, personale addetto ed esposti.
Quando è obbligatorio
Le linee guida chiedono che il protocollo sia applicato in ogni struttura, civile o industriale, in cui siano presenti impianti potenzialmente a rischio. Due obblighi si sommano a seconda di chi guarda la struttura.
Per i gestori di strutture turistico-recettive le linee guida parlano espressamente di obbligo: ogni gestore effettua con periodicità la valutazione del rischio legionellosi, cioè del rischio che nella struttura si verifichino uno o più casi di malattia. La valutazione va affidata a una figura competente e responsabile dell’esecuzione.
Per i datori di lavoro l’obbligo passa dal decreto sulla sicurezza sul lavoro: nell’allegato XLVI la Legionella pneumophila e le altre legionelle patogene sono classificate come agente biologico del gruppo 2, e in base all’art. 271 il datore di lavoro deve valutare il rischio legionellosi in ciascun sito di sua responsabilità, adottare le misure preventive e protettive conseguenti e garantire ai lavoratori una formazione adeguata.
Un terzo obbligo, più recente, riguarda l’acqua potabile negli edifici: il decreto legislativo 18/2023 impone ai gestori della distribuzione idrica interna delle strutture prioritarie elencate nell’allegato VIII una valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione interni, con attenzione particolare a piombo e legionella. L’allegato gradua l’obbligo per classi: le strutture sanitarie e socio-assistenziali con ricovero (classe A) devono avere un piano di sicurezza dell’acqua redatto da un team multidisciplinare; le strutture sanitarie senza ricovero (classe B), le strutture ricettive alberghiere, gli istituti penitenziari, le navi, le stazioni e gli aeroporti, la ristorazione pubblica e collettiva comprese le mense (classe C) devono avere un piano di autocontrollo degli impianti idrici interni con controllo minimo di piombo, legionella e L. pneumophila, eventualmente incorporato nel documento di valutazione dei rischi o nel piano di autocontrollo HACCP; caserme, istituti di istruzione con strutture sportive, campeggi, palestre, centri sportivi e di benessere, stabilimenti balneari (classe D) devono almeno avere un piano di verifica igienico-sanitaria dell’acqua.
Quando va aggiornato
Le periodicità sono due, e vanno lette insieme.
- Strutture recettive: la valutazione si revisiona regolarmente, almeno ogni due anni e preferibilmente ogni anno, e ogni volta che ci sia motivo di ritenere che la situazione sia mutata — ristrutturazioni, rifacimento di parti d’impianto, esame batteriologico positivo con valori che richiedono intervento. La revisione va documentata formalmente. In caso di segnalazione di un possibile caso di legionellosi la revisione è urgente.
- Luoghi di lavoro: la valutazione si revisiona in occasione di modifiche significative dell’attività o degli impianti idrici e aeraulici, oppure quando sono trascorsi tre anni dall’ultima redazione; fanno eccezione le strutture per cui è richiesto un aggiornamento più frequente, come quelle sanitarie e termali.
Che cosa comprende
Secondo le linee guida, la valutazione parte da un’ispezione degli impianti a rischio, sostenuta dagli schemi d’impianto aggiornati, e individua i punti critici di ciascun impianto in base alle condizioni di esercizio e di manutenzione. Fra i fattori da considerare: temperatura dell’acqua fra 20 e 50 °C; tratti di tubazione con flusso minimo o assente; uso stagionale o discontinuo della struttura o di una sua parte; caratteristiche e manutenzione di impianti e terminali di erogazione; caratteristiche dell’acqua di approvvigionamento; vetustà, complessità e dimensioni dell’impianto; ampliamenti e ristrutturazioni; presenza di gomma e fibre naturali in guarnizioni e dispositivi di tenuta; esiti di eventuali campionamenti precedenti. L’allegato 12 delle linee guida offre una lista di controllo, che è però solo il primo passo: i dati raccolti vanno elaborati per graduare la gravità del rischio e le priorità di intervento.
Dai risultati discende un piano scritto di controllo e manutenzione di ciascun impianto a rischio, che specifica gli interventi, con particolare riferimento alle procedure di pulizia e disinfezione e alla loro periodicità. Quando le misure non possono essere adottate subito e si rileva un rischio potenziale, si effettua un campionamento dell’acqua per la ricerca della legionella; le linee guida indicano i punti di prelievo minimi per gli impianti di acqua calda sanitaria (mandata, ricircolo, fondo serbatoio e almeno tre punti rappresentativi) e di acqua fredda (fondo serbatoio e almeno due punti rappresentativi), e stabiliscono che nelle strutture a funzionamento stagionale il campionamento sia comunque effettuato prima della riapertura.
Che cosa fa ISG Formazione. Il servizio comprende l’ispezione degli impianti, la redazione del documento di valutazione del rischio e del piano di controllo e manutenzione, la modulistica dei registri degli interventi, e la formazione del personale che applica il piano.
La valutazione è firmata da una figura competente, come chiedono le linee guida: ISG Formazione se ne avvale attraverso professionisti esterni qualificati, e ne coordina il lavoro insieme al resto del servizio.
Che cosa non comprende. ISG Formazione non esegue campionamenti né analisi di laboratorio: il piano stabilisce i punti di prelievo e le frequenze, mentre i prelievi e le analisi restano a carico della struttura, che si rivolge a un laboratorio.
Le verifiche nel tempo — revisione della valutazione, controllo che il piano sia applicato, aggiornamento dopo modifiche dell’impianto — rientrano in un contratto di assistenza periodica, non nella singola stesura (scheda «Assistenza periodica», `/consulenza/assistenza-periodica/`).