Piscine e acque

Corso per responsabile di piscina e addetto agli impianti tecnologici

Percorso regionale per responsabile di piscina (30 ore) e addetto agli impianti tecnologici (20 ore), con percorso unificato di 38 ore.


Che cos’è

È il percorso che abilita a gestire una piscina quando non si possiede il titolo di studio che la Regione riconosce come equivalente. La Toscana ha attuato l’accordo Stato-Regioni del 2003 sulle piscine con una legge regionale e un regolamento che individuano tre figure preposte all’impianto: il responsabile della piscina, l’assistente ai bagnanti e l’addetto agli impianti tecnologici. Per le prime e le terze, chi non ha il titolo richiesto acquisisce le competenze con un corso di formazione.

Il corso per responsabile della piscina si articola in sette unità formative per 30 ore complessive e tratta: la disciplina delle piscine e dei loro impianti; responsabilità civile e penale, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro negli impianti natatori, barriere architettoniche e tutela sanitaria; caratteristiche dell’acqua di approvvigionamento e requisiti degli impianti di trattamento; risparmio energetico e benessere ambientale; definizione e gestione del rischio fisico, chimico e microbiologico; documento di valutazione del rischio, protocolli di gestione e di autocontrollo, regolamento della piscina; organizzazione e gestione.

Il corso per addetto agli impianti tecnologici si articola anch’esso in sette unità formative, per 20 ore, e sostituisce le ultime tre materie con la gestione degli impianti e dei prodotti chimici, i sistemi di pulizia, disinfezione e bonifica, gli impianti termici e di ventilazione, e il principio dell’autocontrollo.

A chi si rivolge

Serve a chi assume la funzione di responsabile della piscina o di addetto agli impianti tecnologici senza possedere il titolo di studio previsto:

  • per il responsabile, la laurea in tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
  • per l’addetto agli impianti, una qualifica triennale o un diploma quinquennale di istituto tecnico-professionale o tecnico industriale a indirizzo chimico, meccanico, elettrico, termico o idraulico, una qualifica professionale regionale attinente, oppure una laurea attinente.

Riguarda le piscine pubbliche e private aperte al pubblico, le piscine private a uso collettivo di alberghi, campeggi, agriturismi, palestre e strutture analoghe, e gli impianti finalizzati al gioco acquatico. Il responsabile è individuato dal titolare dell’impianto con un atto scritto di delega controfirmato; in mancanza di delega il responsabile è il titolare stesso.

Chi svolge il ruolo di responsabile e ha anche uno dei titoli richiesti all’addetto agli impianti può svolgere direttamente i compiti dell’addetto. Chi vuole ricoprire entrambe le funzioni senza possedere i titoli frequenta il percorso unificato.

Come si svolge

I corsi privilegiano l’apprendimento attivo, con lezioni costruite su analisi di casi concreti, simulazioni e risoluzione di criticità, e prevedono non più di 25 allievi. I docenti devono avere un titolo di studio attinente alle materie trattate oppure un’esperienza professionale almeno triennale nel settore. Al termine il soggetto che eroga la formazione rilascia un attestato di frequenza.

A chi entra nel percorso con competenze già possedute l’agenzia formativa può riconoscere crediti formativi fino al 50 per cento delle ore, con corrispondente riduzione della durata del corso.

L’aggiornamento ha cadenza almeno quinquennale: dieci ore, pari ad almeno tre unità formative, per il responsabile della piscina; sei ore, pari ad almeno due unità formative, per l’addetto agli impianti tecnologici; dieci ore per chi svolge entrambe le funzioni. Le unità si scelgono in base ai bisogni formativi della persona.

Varianti

| Percorso | A chi si rivolge | Unità formative | Ore | |—|—|—|—| | Responsabile della piscina | Chi non ha la laurea in tecnico della prevenzione | 7 | 30 | | Addetto agli impianti tecnologici | Chi non ha i titoli tecnici richiesti | 7 | 20 | | Percorso unificato | Chi svolge entrambe le funzioni senza i titoli | 8 | 38 | | Percorso ridotto per responsabile | Chi già svolgeva la funzione all’entrata in vigore del regolamento del 2010 (art. 52) | unità del percorso per responsabile | 15 | | Percorso ridotto per addetto agli impianti | Come sopra, per l’addetto | unità del percorso per addetto | 10 | | Percorso unificato ridotto | Come sopra, per chi svolge entrambe le funzioni | unità del percorso unificato | 20 |

Termini

Percorso Ore In presenza Videoconferenza E-learning
Responsabile della piscina 30 Sì Sì entro il 50% del monte ore teorico, di cui almeno il 40% in modalità sincrona Sì al massimo il 10% del monte ore teorico, in modalità asincrona
Addetto agli impianti tecnologici 20 Sì Sì come sopra Sì come sopra
Percorso unificato 38 Sì Sì come sopra Sì come sopra
Aggiornamento quinquennale
Responsabile 10 Sì Sì come sopra Sì come sopra
Addetto agli impianti 6 Sì Sì come sopra Sì come sopra

La presenza fisica è ammessa perché la delibera chiede lezioni con simulazioni e analisi di casi e fissa un numero massimo di allievi in aula. Sulle modalità a distanza la delibera 607/2012 tace e rinvia agli atti attuativi della legge regionale sulla formazione professionale. Quel rinvio porta al disciplinare regionale della formazione (delibera 988/2019, § B.1.4.1 «Formazione a Distanza»), che per le attività regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni applica l’accordo della Conferenza delle Regioni del 3 novembre 2021: la formazione a distanza è consentita entro il 50 per cento del monte ore teorico, erogato almeno per il 40 per cento in modalità sincrona e al massimo per il 10 per cento in modalità asincrona.

Questo percorso può essere organizzato alternando momenti in presenza e momenti a distanza, nei limiti in cui ciascuna modalità è ammessa per questo percorso. L’alternanza si concorda caso per caso.

Riferimenti normativi

  • Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003 sugli aspetti igienico-sanitari per costruzione, manutenzione e vigilanza delle piscine ad uso natatorio, punto 4.1
  • Legge regionale della Toscana 9 marzo 2006, n. 8, art. 11, art. 12 e art. 16
  • Regolamento regionale toscano 23/R del 26 febbraio 2010, art. 47 e art. 49; art. 52 per i percorsi ridotti
  • Delibera della Giunta regionale della Toscana n. 607 del 10 luglio 2012, allegato A, punti 1-7

Riferimenti normativi verificati il