Obbligo di leggeIgiene alimentare

Moduli B e C — addetti e responsabili (HACCP livello 2)

Modulo B per gli addetti (4 ore) e Modulo C per titolari, responsabili dell’autocontrollo e preposti (8 ore), con aggiornamento ogni cinque anni.


Che cos’è

È la formazione in igiene alimentare che si aggiunge al modulo di accesso per chi ha responsabilità o mansioni più complesse. Presuppone il Modulo A, descritto nella scheda «Modulo A — accesso alimentare» (`/haccp/corso-haccp-livello-1/`). In Toscana la delibera regionale 540/2024 organizza il seguito in due percorsi distinti:

  • il Modulo B, per gli addetti classificati nell’elenco di livello 2, è professionalizzante: procedure di controllo del comportamento e dell’igiene personale, pulizia e sanificazione di locali e attrezzature, controllo degli infestanti, valutazione del rischio nelle diverse fasi del ciclo di produzione — comprese le diete speciali per allergie e intolleranze, i rischi fisici come il soffocamento, le malattie trasmesse dagli alimenti e la gestione dei materiali a contatto con gli alimenti — modalità di contaminazione e tecniche di conservazione;
  • il Modulo C, per titolari d’impresa, responsabili del piano di autocontrollo e preposti, somma a quegli stessi contenuti (unità formativa 1) una parte gestionale (unità formativa 2): obblighi e responsabilità civili e penali dell’operatore, collaborazione durante i controlli ufficiali, comportamento in caso di allerta alimentare, principi del sistema di gestione basato sull’HACCP e verifica del piano, addestramento del personale in azienda.

A chi si rivolge

Il Modulo B serve agli addetti dell’elenco di livello 2: cuochi della ristorazione collettiva, aziendale e scolastica, dei centri di produzione pasti, dei ristoranti e delle rosticcerie; pasticceri; gelatai; addetti alle gastronomie; addetti alla produzione di paste alimentari; addetti alla lavorazione di latte e formaggi; addetti a macellazione, sezionamento, lavorazione, trasformazione e vendita di carni, pesce e molluschi; addetti agli ovoprodotti; addetti all’impiego di funghi spontanei freschi o conservati; addetti all’impiego di additivi, aromi ed enzimi; molitori, tostatori e altri operatori esposti al rischio di micotossine, acrilammide e contaminanti analoghi; baristi, esclusa la sola somministrazione di bevande; fornai e addetti alla produzione di pizze, piadine e simili; addetti alla vendita di alimenti sfusi e deperibili; addetti alla lavorazione degli ortofrutticoli; addetti dell’industria conserviera e della produzione di vino e bevande preposti al monitoraggio dei punti critici di controllo. La delibera aggiunge una regola di chiusura: le attività non comprese nell’elenco di livello 1 si considerano incluse nell’elenco di livello 2.

Il Modulo C serve a chi risponde della sicurezza alimentare: l’operatore del settore alimentare, il responsabile del piano di autocontrollo e il preposto, cioè la persona delegata dall’operatore a svolgere funzioni di responsabilità sulla sicurezza alimentare.

L’attestato del Modulo B o C va acquisito prima che la persona sia adibita alle mansioni. Nell’attesa del primo corso utile, documentata, si può cominciare a lavorare sotto il controllo diretto del responsabile dell’impresa o di un suo delegato, ma solo dopo aver conseguito l’attestato del Modulo A.

Per sagre e feste popolari la delibera fissa una regola propria: il responsabile della manifestazione, o il responsabile del piano di autocontrollo o il preposto, deve avere i moduli A e C; il personale di cucina i moduli A e B; chi si occupa della sola somministrazione riceve un addestramento di almeno un’ora.

Valgono gli esoneri per titolo di studio elencati dalla delibera: diplomi e qualifiche professionali del settore alimentare e agrario esonerano dal Modulo B o dall’unità formativa 1 del Modulo C, mentre alcune lauree sanitarie e alimentari esonerano anche dall’unità formativa 2. L’esonero dal corso non esonera dall’aggiornamento.

Come si svolge

Il Modulo B dura almeno 4 ore. Il Modulo C dura almeno 8 ore, divise in due unità formative di 4 ore ciascuna: chi possiede l’attestato del Modulo B è esonerato dall’unità formativa 1, perché i contenuti coincidono.

Entrambi richiedono un progetto formativo, la verifica finale dell’apprendimento e la frequenza di almeno il 90 per cento delle ore per essere ammessi alla verifica. L’attestato riporta i contenuti, il docente, la sede, le date e la durata, e nel campo note l’eventuale esonero dall’unità formativa 1 del Modulo C. Per l’accesso a questi due moduli è richiesto il livello A2 di conoscenza della lingua italiana.

L’aggiornamento è quinquennale e dura almeno 3 ore, sia per gli addetti di livello 2 sia per titolari, responsabili del piano di autocontrollo e preposti: per i primi gli obiettivi si scelgono fra quelli professionalizzanti, per i secondi anche fra quelli gestionali. Se l’attestato è scaduto non si ripete il corso intero: si recupera l’aggiornamento il prima possibile.

Una regola di passaggio riguarda chi si è formato con la disciplina precedente (delibera 559/2008): gli attestati restano validi secondo la tabella di corrispondenza, ma titolari e responsabili del piano di autocontrollo dovevano integrare la sola unità formativa 2 del Modulo C, di 4 ore, entro il 6 maggio 2026. Quel termine è scaduto: chi non ha ancora fatto l’integrazione non è in regola e la recupera con un corso di 4 ore. L’integrazione vale anche come aggiornamento, e da quella data decorrono i cinque anni successivi.

Varianti

| Percorso | A chi si rivolge | Ore | Aggiornamento | |—|—|—|—| | Modulo A + Modulo B | Addetti dell’elenco di livello 2 | almeno 2 + almeno 4 | almeno 3 ore ogni 5 anni, obiettivi professionalizzanti | | Modulo A + Modulo C | Titolari, responsabili del piano di autocontrollo, preposti | almeno 2 + almeno 8 (unità formative da 4 + 4) | almeno 3 ore ogni 5 anni, obiettivi gestionali e professionalizzanti | | Modulo C per chi ha il Modulo B | Chi passa da addetto a responsabile | solo unità formativa 2, 4 ore | come sopra | | Integrazione per chi si è formato con la delibera 559/2008 | Titolari e responsabili del piano di autocontrollo | unità formativa 2, 4 ore; termine del 6 maggio 2026 scaduto, si recupera | l’integrazione vale come aggiornamento |

Termini

Percorso Ore In presenza Videoconferenza E-learning
Modulo B
Addetti di livello 2 almeno 4 Sì obbligatorio per almeno il 50% delle ore Sì dentro il 50% massimo di formazione a distanza, di cui almeno il 40% del monte ore in modalità sincrona Sì al massimo il 10% del monte ore in modalità asincrona
Modulo C
Titolari, responsabili, preposti almeno 8 (4 + 4) Sì Sì stessa disciplina del Modulo B Sì stessa disciplina del Modulo B
Aggiornamento quinquennale almeno 3 Sì Sì stessa disciplina dei corsi di formazione Sì stessa disciplina dei corsi di formazione

Il limite viene dal § 3.4 della delibera, che rinvia al disciplinare regionale della formazione professionale e, tramite questo, all’accordo delle Regioni del 3 novembre 2021: la formazione a distanza è consentita entro il 50 per cento del monte ore teorico, erogato almeno per il 40 per cento in modalità sincrona e al massimo per il 10 per cento in modalità asincrona. Le FAQ regionali aggiungono, per il Modulo B, che almeno il 50 per cento delle ore si svolge in aula. Questo percorso può essere organizzato alternando momenti in presenza e momenti a distanza, nei limiti in cui ciascuna modalità è ammessa per questo percorso: qui l’alternanza non si concorda liberamente, perché la norma regionale ne fissa le percentuali, ed è entro quelle che si costruisce il calendario. L’impresa alimentare che se ne discosta per i propri addetti non può rilasciare l’attestato di frequenza e resta soggetta a verifica dell’efficacia della formazione durante il controllo ufficiale.

Questo percorso può essere organizzato alternando momenti in presenza e momenti a distanza, nei limiti in cui ciascuna modalità è ammessa per questo percorso. L’alternanza si concorda caso per caso.

Riferimenti normativi

  • Regolamento (CE) n. 852/2004, allegato II, capitolo XII
  • Delibera della Giunta regionale della Toscana n. 540 del 6 maggio 2024, allegato A, § 3.1, § 3.2, § 3.2.2, § 3.2.3, § 3.2.4, § 3.4, § 3.6, § 3.7
  • Delibera della Giunta regionale della Toscana n. 540 del 6 maggio 2024, allegato A, § 5 (sagre e feste), § 7 (esoneri), § 11 (disposizioni transitorie)
  • Decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 14672 del 28 giugno 2024, allegato B, parte I (obiettivi formativi dell'aggiornamento)

Riferimenti normativi verificati il